Proposta di aggiudicazione

Gara #37

COMUNE DI GALATINA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE
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Informazioni appalto

09/08/2019
Aperta
Servizi
€ 6.689.996,32
MENGOLI Saverio
Provincia di Lecce

Categorie merceologiche

905111 - Servizi di raccolta di rifiuti solidi urbani
90512 - Servizi di trasporto di rifiuti
9061 - Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade

Lotti

Proposta di aggiudicazione
1
7921518373
H29E19000230004
Qualità prezzo
COMUNE DI GALATINA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI E DI IGIENE PUBBLICA IN AMBITO COMUNALE
L’appalto ha per oggetto i servizi di spazzamento, raccolta con la modalità porta a porta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati e di igiene pubblica, come elencati nel Capitolato, su tutto il territorio del Comune di Galatina e delle Frazioni di Collemeto, Noha e Santa Barbara, ivi comprese le zone residenziali isolate, le zone industriali, l’Aeroporto e le utenze isolate. Ai sensi dell’art. 24, comma 2, della L.R. 20.08.2012, n. 24 e ss.mm.ii., la durata del contratto è pari a n. 2 (due) anni, decorrenti dalla data di consegna dei servizi. Nel contratto di appalto sarà inserita apposita clausola risolutiva espressa, ai sensi della quale il servizio cesserà prima della scadenza ivi pattuita e il medesimo contratto si riterrà automaticamente risolto di diritto a partire dall’effettivo avvio della gestione dei servizi in oggetto in via unificata dell’ambito ARO 5/LE.
€ 6.685.132,04
€ 0,00
€ 4.864,28
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
02153830753 MONTECO S.R.L.
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

728
18/06/2020
Cognome Nome Ruolo
Rollo Antonio Componente
De Durante Tiziana Presidente
Manieri Raffaella Componente e segretario verbalizzante

Scadenze

13/09/2019 12:00
20/09/2019 12:00
23/09/2019 09:00

Avvisi

Allegati

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22/09/2023 20:09
136.27 kB

Chiarimenti

10/09/2019 16:43
Quesito #1
Con riferimento all’art. 10 c. 2 lettera a) del Bando di gara
Dichiarazione di almeno due istituti bancari attestante “la solidità economico finanziaria della ditta concorrente, che la stessa gode di un adeguato livello di affidamento in relazione all’importo complessivo dell’appalto e l’idoneità dell’impresa sotto il profillo delle risorse disponibili a far fronte agli impegni che conseguono all’aggiudicazione dell’appalto”
Premesso che la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto:
Che le referenze bancarie costituiscono uno dei mezzi di prova dei requisiti economico – finanziari necessari per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, poiché costituisce fatto notorio che il sistema bancario eroga credito a soggetti affidabili (cfr. Cons. Stato, sez. III, 17 dicembre 2015, n. 5704),
Che al concorrente viene richiesto di indicare correttezza e puntualità dei propri rapporti con l’istituto bancario, senza tuttavia ricorrere formule sacramentali(cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15 gennaio 2016, n. 108);
Che le referenze bancarie vadano considerate “idonee” qualora gli istituti bancari abbiano riferito sulla qualità dei rapporti in atto con le società, per le quali le referenze sono richieste, con particolare riguardo alla correttezza e puntualità di queste nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto (cfr. Cons. Stato, sez. III, 27 giugno 2017, n. 3134; IV, 29 febbraio 2016, n. 854; IV, 22 novembre 2013, n. 5542);
La formula richiesta dalla Stazione appaltante all’art. 10 c. 2 lett. a) appare non solo divergente  dalla consolidata giurisprudenza, ma altresì in contrasto con il favor partecipationis a garanzia  dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.
Per quanto sopra si chiede di correggere la formula stringente riportata nel bando adeguandola alla normativa, alle indicazioni dell’Anac e ai testi riconosciuti dagli Istituti di credito.
 
11/09/2019 10:08
Risposta
In riscontro alla vs. istanza, si fa presente che le prescrizioni contenute nel bando di gara non sono strettamente vincolanti sotto il profilo formale, e, pertanto, il concorrente potrà produrre le referenze bancarie che attestino, con qualunque formula, la correttezza e puntualità dei propri rapporti con l’istituto bancario nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto  medesimo.  
04/09/2019 10:17
Quesito #4
Buongiorno,
ai fini della partecipazione della gara,  art 24 del capitolato, si richiede elenco del personale attualmente in forza e avente diritto alle clausole sociali con indicazione dei livelli e dell'anzianità.
Distinti saluti
11/09/2019 11:27
Risposta
Si comunica che è stato pubblicato in data odierna, nella sezione "Allegati", elenco del personale dipendente, trasmesso dal Comune di Galatina in riscontro alla vs istanza, fornito dall'impresa attualmente affidataria del servizio oggetto di gara.
13/09/2019 11:45
Quesito #7
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente richiede quanto segue:
Con riferimento al punto 10 Requisiti di partecipazione, sottopunto 3, lettera a), si richiede conferma, visto tra l’altro l’ormai più che acclarato principio del “favor partecipationis”, il quale mira ad avere una platea di concorrenti più amplia possibile, che rispetto alle certificazioni richieste siano da considerarsi equivalenti tutte quelle rilasciate da qualsiasi Organismo che abbia un accordo di mutuo riconoscimento con l’Ente Accredia, o ne sia l’equivalente. Altrimenti (a puro titolo di esempio) qualsiasi altro Ente abilitato all’interno della Comunità Europea non sarebbe riconosciuto idoneo al rilascio di tali certificazioni.
16/09/2019 13:05
Risposta
Si conferma l'equivalenza di certificazioni rilasciate da organismi firmatari di Accordi di Mutuo Riconoscimento con Accredia o che siano da considerarsi equivalenti secondo il sistema internazionale di acrrediatamento.


 
12/09/2019 17:48
Quesito #8
RICHIESTA CHIARIMENTI:
  1. Si chiede di chiarire il riferimento all’art. 6 CCNL FISE Assoambiente, di cui all’art. 24 del CSA, in considerazione dell’applicabilità ai rapporti di lavoro di altro contratto collettivo nazionale dovuto alla sottoscrizione, in data 18.06.2018, del CCNL UTILITALIA/CISAMBIENTE tra le 00.SS. e Cisambiente (Confindustria), Utilitalia e LegaCoop servizi, che ad oggi peraltro risulta il contratto collettivo maggiormente rappresentativo delle imprese di settore.
 
  1. Si chiede di chiarire se il richiamo di cui all’art. 24 del CSA al CCNL FISE ASSOAMBIENTE è operato in conformità alle Linee Guida ANAC n. 13/2019 .
17/09/2019 11:26
Risposta
Si riporta la risposta al quesito in oggetto trasmessa a questa SUA dal Comune di Galatina:
"1. Con riferimento al quesito posto si precisa che il riferimento contenuto all’art. 24 del Capitolato Descrittivo Prestazionale (allegato facente parte della documentazione di gara), consegue ad adempimento di legge, previsto dall’art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.L’art. 51 del D.Lgs. 81/2015 (Norme di rinvio ai contratti collettivi), richiamato dal citato art. 50 del D.Lgs. 50/2016, prevede che «… per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».
Nella documentazione di progetto, poi oggetto di gara, ai fini della determinazione dei costi del servizio ed in ottemperanza agli obblighi di legge, si è fatto riferimento al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20.06.2017 per i dipendenti di imprese e società esercenti Servizi ambientali, come da Verbale di stipula siglato in Roma il 20 giugno 2017 tra FISE ASSOAMBIENTE con l'assistenza di FISE e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni Sindacali: FP CGIL; FIT CISL; UILTRASPORTI e FIADEL, che è apparso riferito alle aziende private chiamate alla gestione di tali servizi, mentre il contratto citato dal quesito appare riferito alle aziende operanti nelle cd. “Società municipalizzate”.
Tuttavia, a nulla rilevando tale distinzione, atteso che peraltro l’art. 6 di entrambi i CCNL citati appare recare analoghe clausole e, nella premessa, stabilisce i termini di reciprocità tra imprese che applicano i due distinti CCNL, resta inteso che i rapporti di lavoro instaurati e/o da instaurarsi con il personale dipendente dall’Azienda aggiudicataria, restano estranei al rapporto con la P.A. appaltatrice, fatti salvi gli obblighi sopra richiamati, finalizzati al rispetto della cd. “clausola sociale” prevista dal Codice dei contratti.

2. Il citato richiamo al CCNL FISE ASSOAMBIENTE, riportato all’art. 24 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, è operato in conformità alle Linee Guida ANAC n. 13/2019 (Delibera n. 114 del 13.02.2019), recanti “La disciplina delle clausole sociali”.
Al paragrafo 4 (Il rapporto con i contratti collettivi) di tali Linee Guida, le quali, peraltro, come specificato in premessa alle stesse, «contengono indicazioni circa le modalità di applicazione e di funzionamento dell’istituto della clausola sociale, da considerare non vincolanti», è detto: «Le stazioni appaltanti indicano nella documentazione di gara il contratto collettivo applicabile in ragione della pertinenza rispetto all’oggetto prevalente dell’affidamento, tenuto conto del richiamo espresso, disposto dall’articolo 50 del Codice dei contratti pubblici, all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché di quanto stabilito dall’articolo 30, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. L’operatore economico subentrante applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo indicato dalla stazione appaltante. È comunque fatta salva l’applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall’operatore economico».

 

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