Pubblicato
Provincia di Lecce
Gara #1008
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura inerenti alla P. E, CSP, CSE e D.L. per il seguente intervento: Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Intervento di completamento della nuova costruzione di edificio a potenziamento del Polo scolastico dell’I.I.S.S. Bachelet e del Liceo Don T. Bello Copertino.Informazioni appalto
22/06/2026
Aperta
Servizi tecnici
€ 880.988,06
DE DURANTE TIZIANA
Categorie merceologiche
7125 - Servizi architettonici, di ingegneria e misurazione
Lotti
1
BC177E9B18
J45E25000030001
Qualità prezzo
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura inerenti alla P. E, CSP, CSE e D.L. per il seguente intervento: Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Intervento di completamento della nuova costruzione di edificio a potenziamento del Polo scolastico dell’I.I.S.S. Bachelet e del Liceo Don T. Bello Copertino.
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Ingegneria e Architettura inerenti alla progettazione esecutiva, al CSP e al CSE e alla D. L. per il seguente intervento: Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Intervento di completamento della nuova costruzione di edificio a potenziamento del Polo scolastico dell’I.I.S.S. Bachelet e del Liceo Don Tonino Bello di Copertino. L’importo a base di gara è pari ad € 734.156,72, comprensivo di spese ed oneri accessori al 15%, esclusi oneri assistenziali e previdenziali e IVA, escluse eventuali opzioni di valore pari al quinto dell’importo del contratto. CUP: J45E25000030001.
€ 256.954,85
€ 0,00
€ 477.201,87
Scadenze
29/07/2026 12:00
12/08/2026 08:00
12/08/2026 09:00
Avvisi pubblici
Allegati
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Chiarimenti
30/06/2026 09:20
Quesito #1
Spett.le Stazione Appaltante, si pongono i seguenti quesiti:
1. Si chiedono precisazioni in merito ai servizi da presentare per i sub criteri A1.1. A1.2, A2.1, A2.2, A2.3. In particolare, si chiede conferma di quanto segue: devono essere presentati 2 servizi rispondenti ai sub criteri A1.1 e A1.2 e ulteriori due servizi rispondenti ai sub criteri A2.1, A2.2, A2.3. Si pone, inoltre, il seguente quesito: la prima coppia di servizi (presentati per i sub criteri A1.1 e A1.2) può coincidere con la seconda coppia (quelli presentati per i sub criteri A2.1, A2.2, A2.3)?
2. Si chiede se è ammessa l’equivalenza 2 pagine A4 = 1 pagina A3 per la redazione dell’Offerta tecnica;
3. L’art. 43 del nuovo Codice appalti, come aggiornato dal correttivo D.lgs. 209/2024, rende obbligatoria l’adozione da parte delle Stazioni Appaltanti della Gestione Informativa Digitale (adozione del BIM) a partire dal 1° gennaio 2025 per progetti di nuova costruzione con un valore stimato superiore a 2 milioni di euro. Visto che l’importo stimato dell’opera è decisamente superiore ai € 2.000.000,00, non si evince in che modo la Stazione Appaltante abbia adottato tali obblighi; infatti, la parcella è calcolata senza tenere conto della progettazione in BIM, non è presente il Capitolato Informativo (CI) da rispettare, non sono richieste né previste nel gruppo di lavoro figure specializzate in BIM, non è richiesta un’offerta della gestione informativa (oGI). Si ritiene che l’appalto debba prevedere almeno gli elementi minimi, calcolando correttamente i compensi e attribuendo ad esempio, punteggi premianti nel disciplinare a chi adotta questi metodi e un capitolato informativo da rispettare per proporre l’offerta di gestione informativa per lo sviluppo della progettazione, come anche richiamato dalle recenti “Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti” del 20 febbraio 2026 pubblicate dal Ministero.
1. Si chiedono precisazioni in merito ai servizi da presentare per i sub criteri A1.1. A1.2, A2.1, A2.2, A2.3. In particolare, si chiede conferma di quanto segue: devono essere presentati 2 servizi rispondenti ai sub criteri A1.1 e A1.2 e ulteriori due servizi rispondenti ai sub criteri A2.1, A2.2, A2.3. Si pone, inoltre, il seguente quesito: la prima coppia di servizi (presentati per i sub criteri A1.1 e A1.2) può coincidere con la seconda coppia (quelli presentati per i sub criteri A2.1, A2.2, A2.3)?
2. Si chiede se è ammessa l’equivalenza 2 pagine A4 = 1 pagina A3 per la redazione dell’Offerta tecnica;
3. L’art. 43 del nuovo Codice appalti, come aggiornato dal correttivo D.lgs. 209/2024, rende obbligatoria l’adozione da parte delle Stazioni Appaltanti della Gestione Informativa Digitale (adozione del BIM) a partire dal 1° gennaio 2025 per progetti di nuova costruzione con un valore stimato superiore a 2 milioni di euro. Visto che l’importo stimato dell’opera è decisamente superiore ai € 2.000.000,00, non si evince in che modo la Stazione Appaltante abbia adottato tali obblighi; infatti, la parcella è calcolata senza tenere conto della progettazione in BIM, non è presente il Capitolato Informativo (CI) da rispettare, non sono richieste né previste nel gruppo di lavoro figure specializzate in BIM, non è richiesta un’offerta della gestione informativa (oGI). Si ritiene che l’appalto debba prevedere almeno gli elementi minimi, calcolando correttamente i compensi e attribuendo ad esempio, punteggi premianti nel disciplinare a chi adotta questi metodi e un capitolato informativo da rispettare per proporre l’offerta di gestione informativa per lo sviluppo della progettazione, come anche richiamato dalle recenti “Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti” del 20 febbraio 2026 pubblicate dal Ministero.
06/07/2026 10:58
Risposta
Con riferimento ai Vs. quesiti si comunica quanto segue:
1) Il bando, all’art. “15.2 NELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” DEVONO ESSERE CONTENUTE, A PENA DI ESCLUSIONE”, pag. 21 e seguenti, specifica:
“…..omissis…..
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.
Con riferimento al criterio “A - Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, indicato nella Tabella di valutazione dell’offerta tecnica: relazione descrittiva di n. due servizi svolti, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi su edifici qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, di cui almeno uno inerente ad una nuova costruzione.
……omissis….”
Pertanto, nel rispetto di quanto indicato nel bando con riferimento al criterio “A - Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, viene richiesto di presentare solo due servizi, entrambi i quali verranno valutati con riferimento a tutti i sub-criteri A1.1, A1.2, A2.1 e A2.2 e A2.3.
2) E’ ammessa l’equivalenza di 2 pagine A4 = 1 pagina A3 per la redazione dell’Offerta tecnica, nel rispetto delle indicazioni del bando di gara: con scrittura in corpo tipo Arial 11, numero di righe per facciata non superiore a 40 (quaranta);
3) Si riporta quanto indicato a pag. 2 del bando di gara, in merito alla non applicazione della progettazione con tecnologia BIM:
“(…) Nonostante l’importo presunto dei lavori sia superiore alla soglia europea, non è richiesta l’adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia B.I.M, coerentemente a quanto indicato dalle “Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti”, elaborate dalla Commissione per il monitoraggio del BIM, attiva presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per le quali non sussiste l’obbligo di applicazione della metodologia BIM per gli interventi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza euro unitaria, inseriti negli atti di programmazione già avviati al 31 dicembre 2024, in quanto il progetto definitivo dell’intervento in parola è stato approvato il 13/11/2023 (…)”.
1) Il bando, all’art. “15.2 NELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA” DEVONO ESSERE CONTENUTE, A PENA DI ESCLUSIONE”, pag. 21 e seguenti, specifica:
“…..omissis…..
La busta “B – Offerta tecnica” contiene, a pena di esclusione, i documenti di seguito indicati.
Con riferimento al criterio “A - Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, indicato nella Tabella di valutazione dell’offerta tecnica: relazione descrittiva di n. due servizi svolti, relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi su edifici qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, di cui almeno uno inerente ad una nuova costruzione.
……omissis….”
Pertanto, nel rispetto di quanto indicato nel bando con riferimento al criterio “A - Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, viene richiesto di presentare solo due servizi, entrambi i quali verranno valutati con riferimento a tutti i sub-criteri A1.1, A1.2, A2.1 e A2.2 e A2.3.
2) E’ ammessa l’equivalenza di 2 pagine A4 = 1 pagina A3 per la redazione dell’Offerta tecnica, nel rispetto delle indicazioni del bando di gara: con scrittura in corpo tipo Arial 11, numero di righe per facciata non superiore a 40 (quaranta);
3) Si riporta quanto indicato a pag. 2 del bando di gara, in merito alla non applicazione della progettazione con tecnologia BIM:
“(…) Nonostante l’importo presunto dei lavori sia superiore alla soglia europea, non è richiesta l’adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia B.I.M, coerentemente a quanto indicato dalle “Linee Guida per la gestione informativa digitale per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti”, elaborate dalla Commissione per il monitoraggio del BIM, attiva presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per le quali non sussiste l’obbligo di applicazione della metodologia BIM per gli interventi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza euro unitaria, inseriti negli atti di programmazione già avviati al 31 dicembre 2024, in quanto il progetto definitivo dell’intervento in parola è stato approvato il 13/11/2023 (…)”.
30/06/2026 11:53
Quesito #2
Buongiorno,
in riferimento al criterio “A - Professionalità e adeguatezza dell’offerta" si chiede se i 2 servizi da presentare debbano comprendere tutte le prestazioini oggetto di affidamento (progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione e direzione lavori).
in riferimento al criterio “A - Professionalità e adeguatezza dell’offerta" si chiede se i 2 servizi da presentare debbano comprendere tutte le prestazioini oggetto di affidamento (progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione e direzione lavori).
06/07/2026 11:36
Risposta
Si comunica che i due servizi da presentare non devono comprendere tutte le prestazioni oggetto di affidamento; infatti, con riferimento al criterio “A - Professionalità e adeguatezza dell’offerta”, non viene richiesto che i due servizi presentati comprendano, congiuntamente, tutte le prestazioni oggetto di affidamento (progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, direzione dei lavori). Indipendentemente dalla disciplina del Codice dei Contratti Pubblici applicabile (D. Lgs. 50/2016 o D. Lgs. 36/2023), sono considerati validi i servizi svolti di Progettazione e/o di Direzione dei Lavori.
Si precisa, inoltre, che l’art. 15.2 del bando di gara (“Nella Busta B – Offerta Tecnica devono essere contenute, a pena di esclusione...”) stabilisce che: “Il livello di progettazione, in caso di applicazione del D. Lgs. 50/2016, deve essere almeno pari a quello Definitivo. Nel caso di applicazione del D. Lgs. 36/2023, è sufficiente il PFTE.”. Pertanto:
1. in caso di applicazione del D. Lgs. 50/2016, non saranno considerati validi i servizi relativi alla sola progettazione di fattibilità tecnica ed economica (ex art. 23 del suddetto decreto) o alla sola progettazione preliminare (ex art. 17 del D.P.R. 207/2010);
2. in caso di applicazione del D. Lgs. 36/2023, il livello minimo di progettazione ammissibile è il PFTE (ex art. 41 e Allegato I.7 del medesimo decreto).
Inoltre, il bando di gara stabilisce che “non saranno valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio, servizi diversi dalla Progettazione e/o Direzione Lavori, né servizi di solo coordinamento della sicurezza”; di conseguenza, non saranno ritenuti validi i servizi attinenti solo al coordinamento della sicurezza, qualora non siano stati svolti congiuntamente a prestazioni di Progettazione e/o di Direzione dei Lavori. Si precisa comunque, che i servizi che riguardano la sola progettazione esecutiva saranno considerati validi.
Si precisa, inoltre, che l’art. 15.2 del bando di gara (“Nella Busta B – Offerta Tecnica devono essere contenute, a pena di esclusione...”) stabilisce che: “Il livello di progettazione, in caso di applicazione del D. Lgs. 50/2016, deve essere almeno pari a quello Definitivo. Nel caso di applicazione del D. Lgs. 36/2023, è sufficiente il PFTE.”. Pertanto:
1. in caso di applicazione del D. Lgs. 50/2016, non saranno considerati validi i servizi relativi alla sola progettazione di fattibilità tecnica ed economica (ex art. 23 del suddetto decreto) o alla sola progettazione preliminare (ex art. 17 del D.P.R. 207/2010);
2. in caso di applicazione del D. Lgs. 36/2023, il livello minimo di progettazione ammissibile è il PFTE (ex art. 41 e Allegato I.7 del medesimo decreto).
Inoltre, il bando di gara stabilisce che “non saranno valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio, servizi diversi dalla Progettazione e/o Direzione Lavori, né servizi di solo coordinamento della sicurezza”; di conseguenza, non saranno ritenuti validi i servizi attinenti solo al coordinamento della sicurezza, qualora non siano stati svolti congiuntamente a prestazioni di Progettazione e/o di Direzione dei Lavori. Si precisa comunque, che i servizi che riguardano la sola progettazione esecutiva saranno considerati validi.
06/07/2026 15:01
Quesito #3
Salve,
con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Con riferimento al criterio C – Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia), si chiede di chiarire la corretta interpretazione dei sub-criteri C1.1 e C1.2.
Infatti, il disciplinare (pag. 23) prevede che:
• per il sub-criterio C1.1, la relazione contenga la descrizione delle esperienze svolte con riferimento ad almeno due progetti di edifici pubblici sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale;
• per il sub-criterio C1.2, la relazione contenga la descrizione delle esperienze svolte nelle quali è stato applicato uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (green rating systems) di livello nazionale o internazionale.
prevedendo inoltre di allegare i certificati degli esperti sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici (ovvero esperti nella progettazione di edilizia sostenibile), facenti parte del Gruppo di lavoro, rilasciati da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente.
Tuttavia, nella tabella di valutazione dell'offerta tecnica (pag. 26):
• il sub-criterio C1.1 fa riferimento alle esperienze specifiche nella progettazione di nuovi edifici sostenibili dal punto di vista ambientale ed energetico, comprese soluzioni tecniche e protocolli di rating;
• il sub-criterio C1.2 attribuisce invece il punteggio alla presenza nel gruppo di lavoro di almeno un esperto sugli aspetti energetici e ambientali, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, che abbia già applicato uno dei protocolli di sostenibilità ambientale degli edifici.
Si chiede pertanto di chiarire se il contenuto della relazione debba essere predisposto secondo quanto indicato nella descrizione del criterio (2 progetti per il sub-criterio C1.1 + esperienze da illustrare per il C1.2) o secondo quanto riportato nella tabella di valutazione, che per il sub-criterio C1.1 prevede di illustrare le esperienze e per il C1.2 prevede la sola dimostrazione della presenza nel gruppo di lavoro del professionista esperto sugli aspetti energetici e ambientali, in quanto punteggio tabellare.
2. Con riferimento al criterio C – Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia), si chiede di chiarire quali figure professionali siano ritenute idonee ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. In particolare, si chiede di confermare se possano essere considerate ammissibili le seguenti figure:
• un professionista presente nell’Elenco certificatori di sostenibilità ambientale territorio della Provincia di Lecce, accreditamento per rilascio certificati con Protocolli ITACA Puglia 2023, ITACA Puglia 2017 e versioni antecedenti;
• un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE), in possesso anche della certificazione quale Esperto in Sistemi Edilizi Certing;
3. Con riferimento al Criterio C – Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia), a pag. 27 del disciplinare sono richiesti anche i CV del gruppo di lavoro ai fini della valutazione del criterio, mentre a pag. 28 è previsto che: "Nel caso di una società di progettazione, per la stessa si dovrà presentare il profilo curricolare e si dovranno allegare gli attestati di accreditamento in corso di validità dei professionisti di cui è composta, con i crediti di mantenimento professionale in regola." Si chiede pertanto di chiarire se, nel caso di una società di progettazione, debba essere prodotta:
• il profilo curricolare della società, corredato dagli attestati di accreditamento in corso di validità dei professionisti che la compongono e dalla documentazione attestante la regolarità dei relativi crediti di mantenimento professionale;
• i curriculum vitae di tutti i professionisti che compongono la società, unitamente ai rispettivi attestati di accreditamento e ai crediti di mantenimento professionale (che però vengono già richiesti come allegati per il sub-criterio B2.1);
• i curriculum vitae dei professionisti esperti in sostenibilità ambientale indicati nel Gruppo di Lavoro, corredati dai relativi attestati di accreditamento e dalla documentazione attestante la regolarità dei crediti di mantenimento professionale.
Il chiarimento si rende necessario in quanto il riferimento ai CV compare esclusivamente a pag. 27 del disciplinare con riguardo al criterio CAM, mentre:
• alle pagg. 23-24, dedicate ai contenuti dell'offerta tecnica, non sono previsti i curriculum;
• nella tabella dei criteri di valutazione riportata a pag. 26 non è indicata la documentazione curriculare da produrre.
Si chiede, inoltre, di precisare in quale sub-criterio dell'offerta tecnica debbano essere inseriti i curriculum e la relativa documentazione di supporto, nonché se tali documenti siano soggetti a limiti di pagine.
4. Con riferimento ai Requisiti del Gruppo di Lavoro, si chiede un chiarimento in merito alla figura del "Responsabile esperto in sostenibilità ambientale (applicazione CAM, ESG, LCA, gestione ambientale, ecc.)". In particolare, si chiede di confermare se tale ruolo possa essere ricoperto:
• da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE), in possesso anche della certificazione quale Esperto in Sistemi Edilizi certing;
• da un professionista presente nell’Elenco certificatori di sostenibilità ambientale territorio della provincia di lecce, accreditamento per il rilascio delle certificazioni secondo i Protocolli ITACA Puglia 2023, ITACA Puglia 2017 e versioni antecedenti;
• un Esperto in Edilizia Sostenibile (EES) certificato secondo uno schema conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024;
Si chiede, inoltre, se tale figura debba necessariamente coincidere con una delle figure professionali previste ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al sub-criterio C1.2.
5. Con riferimento al criterio C – Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi, si chiede di chiarire se i professionisti richiesti possano essere indicati quali consulenti esterni del concorrente, senza essere presenti necessariamente in RTP.
con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:
1. Con riferimento al criterio C – Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia), si chiede di chiarire la corretta interpretazione dei sub-criteri C1.1 e C1.2.
Infatti, il disciplinare (pag. 23) prevede che:
• per il sub-criterio C1.1, la relazione contenga la descrizione delle esperienze svolte con riferimento ad almeno due progetti di edifici pubblici sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale;
• per il sub-criterio C1.2, la relazione contenga la descrizione delle esperienze svolte nelle quali è stato applicato uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (green rating systems) di livello nazionale o internazionale.
prevedendo inoltre di allegare i certificati degli esperti sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici (ovvero esperti nella progettazione di edilizia sostenibile), facenti parte del Gruppo di lavoro, rilasciati da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente.
Tuttavia, nella tabella di valutazione dell'offerta tecnica (pag. 26):
• il sub-criterio C1.1 fa riferimento alle esperienze specifiche nella progettazione di nuovi edifici sostenibili dal punto di vista ambientale ed energetico, comprese soluzioni tecniche e protocolli di rating;
• il sub-criterio C1.2 attribuisce invece il punteggio alla presenza nel gruppo di lavoro di almeno un esperto sugli aspetti energetici e ambientali, certificato da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, che abbia già applicato uno dei protocolli di sostenibilità ambientale degli edifici.
Si chiede pertanto di chiarire se il contenuto della relazione debba essere predisposto secondo quanto indicato nella descrizione del criterio (2 progetti per il sub-criterio C1.1 + esperienze da illustrare per il C1.2) o secondo quanto riportato nella tabella di valutazione, che per il sub-criterio C1.1 prevede di illustrare le esperienze e per il C1.2 prevede la sola dimostrazione della presenza nel gruppo di lavoro del professionista esperto sugli aspetti energetici e ambientali, in quanto punteggio tabellare.
2. Con riferimento al criterio C – Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia), si chiede di chiarire quali figure professionali siano ritenute idonee ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. In particolare, si chiede di confermare se possano essere considerate ammissibili le seguenti figure:
• un professionista presente nell’Elenco certificatori di sostenibilità ambientale territorio della Provincia di Lecce, accreditamento per rilascio certificati con Protocolli ITACA Puglia 2023, ITACA Puglia 2017 e versioni antecedenti;
• un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE), in possesso anche della certificazione quale Esperto in Sistemi Edilizi Certing;
3. Con riferimento al Criterio C – Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia), a pag. 27 del disciplinare sono richiesti anche i CV del gruppo di lavoro ai fini della valutazione del criterio, mentre a pag. 28 è previsto che: "Nel caso di una società di progettazione, per la stessa si dovrà presentare il profilo curricolare e si dovranno allegare gli attestati di accreditamento in corso di validità dei professionisti di cui è composta, con i crediti di mantenimento professionale in regola." Si chiede pertanto di chiarire se, nel caso di una società di progettazione, debba essere prodotta:
• il profilo curricolare della società, corredato dagli attestati di accreditamento in corso di validità dei professionisti che la compongono e dalla documentazione attestante la regolarità dei relativi crediti di mantenimento professionale;
• i curriculum vitae di tutti i professionisti che compongono la società, unitamente ai rispettivi attestati di accreditamento e ai crediti di mantenimento professionale (che però vengono già richiesti come allegati per il sub-criterio B2.1);
• i curriculum vitae dei professionisti esperti in sostenibilità ambientale indicati nel Gruppo di Lavoro, corredati dai relativi attestati di accreditamento e dalla documentazione attestante la regolarità dei crediti di mantenimento professionale.
Il chiarimento si rende necessario in quanto il riferimento ai CV compare esclusivamente a pag. 27 del disciplinare con riguardo al criterio CAM, mentre:
• alle pagg. 23-24, dedicate ai contenuti dell'offerta tecnica, non sono previsti i curriculum;
• nella tabella dei criteri di valutazione riportata a pag. 26 non è indicata la documentazione curriculare da produrre.
Si chiede, inoltre, di precisare in quale sub-criterio dell'offerta tecnica debbano essere inseriti i curriculum e la relativa documentazione di supporto, nonché se tali documenti siano soggetti a limiti di pagine.
4. Con riferimento ai Requisiti del Gruppo di Lavoro, si chiede un chiarimento in merito alla figura del "Responsabile esperto in sostenibilità ambientale (applicazione CAM, ESG, LCA, gestione ambientale, ecc.)". In particolare, si chiede di confermare se tale ruolo possa essere ricoperto:
• da un Esperto in Gestione dell'Energia (EGE), in possesso anche della certificazione quale Esperto in Sistemi Edilizi certing;
• da un professionista presente nell’Elenco certificatori di sostenibilità ambientale territorio della provincia di lecce, accreditamento per il rilascio delle certificazioni secondo i Protocolli ITACA Puglia 2023, ITACA Puglia 2017 e versioni antecedenti;
• un Esperto in Edilizia Sostenibile (EES) certificato secondo uno schema conforme alla UNI CEI EN ISO/IEC 17024;
Si chiede, inoltre, se tale figura debba necessariamente coincidere con una delle figure professionali previste ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al sub-criterio C1.2.
5. Con riferimento al criterio C – Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi, si chiede di chiarire se i professionisti richiesti possano essere indicati quali consulenti esterni del concorrente, senza essere presenti necessariamente in RTP.
10/07/2026 09:42
Risposta
In riscontro alla sua richiesta, sentito il RUP, si precisa quanto segue:
In merito al punto elenco n. 1.
Il Bando di gara stabilisce che con riferimento al criterio “C - Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia)”, l’offerta tecnica deve contenere una relazione descrittiva con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione C1.1 e C1.2. Nello specifico:
a. con riferimento al sub-criterio C1.1, deve contenere una descrizione delle esperienze svolte con riferimento ad almeno due progetti nei quali aver progettato o partecipato alla progettazione (di livello almeno Definitivo ai sensi del D.Lgs 50/2016, o di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi del D.Lgs. 36/2023), anche senza essere progettista firmatario, di edifici pubblici sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale, fornendo anche informazioni relative all’opera, al tipo di servizi svolti e ai relativi importi;
b. con riferimento al sub-criterio C1.2, deve contenere una descrizione delle esperienze svolte in cui è stato applicato uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (green rating systems) di livello nazionale o internazionale, fornendo anche informazioni relative all’opera, al tipo di servizi svolti e ai relativi importi.
Oltre ai documenti a comprova delle esperienze svolte, inoltre, ai fini del sub-criterio C1.2, alla relazione devono essere allegati i certificati degli esperti sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici (ovvero esperti nella progettazione di edilizia sostenibile), facenti parte del Gruppo di lavoro, in corso di validità, rilasciati da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente.
Pertanto, il contenuto della relazione deve essere predisposto tenendo presente sia quanto indicato nella descrizione del criterio sia quanto riportato nella tabella di valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
Si precisa tuttavia che, ai fini del riconoscimento del punteggio massimo (pari a 6 punti) relativo al sub-criterio C1.2, il professionista dovrà comprovare sia di essere esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, ovvero esperto con competenze in materia di progettazione e gestione di sostenibilità ambientale per nuovi edifici (attraverso apposita certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024), sia che abbia già applicato uno dei protocolli di sostenibilità ambientale degli edifici (green rating systems) di livello nazionale o internazionale (attraverso il CV e la relazione descrittiva di cui al precedente punto elenco b.).
In merito al punto elenco n. 2.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la figura indicata al punto a. non è ritenuta idonea, in quanto la sola iscrizione nell’Elenco certificatori di sostenibilità ambientale territorio della Provincia di Lecce, accreditamento per rilascio certificati con Protocolli ITACA Puglia 2023, ITACA Puglia 2017 e versioni antecedenti, non costituisce una certificazione del professionista ai sensi della norma ISO/IEC 17024.
È ritenuta invece idonea la figura indicata al punto b., in quanto il possesso delle certificazioni EGE (Esperto in Gestione dell’Energia - UNI CEI 11339) e CERTing in Sistemi Edilizi soddisfa il requisito formale della certificazione sotto accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17024 in materia energetica e di sistemi edilizi.
In merito al punto elenco n. 3.
Alle pagg. 27 e 28 del bando di gara:
· non vengono richiesti i CV dei professionisti componenti il gruppo di lavoro, ma viene solo specificato che l’attribuzione dei punteggi, inerenti al Criterio C – Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia), avverrà anche in base alla valutazione dei CV.
· viene, altresì, specificato che “Nel caso di una società di progettazione, per la stessa si dovrà presentare il profilo curricolare e si dovranno allegare gli attestati di accreditamento in corso di validità dei professionisti di cui è composta, con i crediti di mantenimento professionale in regola.”.
Pertanto, i CV dei professionisti componenti il gruppo di lavoro, unitamente alla relativa documentazione di supporto, devono essere inseriti all’interno della documentazione relativa al Criterio B (sub-criterio B2.1). Tali documenti (CV e relative attestazioni) sono esclusi dal computo del limite di facciate previsto per la relazione descrittiva richiesta per il Criterio B.
Ai fini della valutazione del Criterio C - Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia), la commissione giudicatrice visionerà e valuterà i medesimi CV già inseriti nel Criterio B, al fine di verificare il possesso delle competenze e l’applicazione dei protocolli richiesti. Il concorrente non dovrà pertanto duplicare i CV.
In aggiunta a quanto sopra, ai fini del Criterio C, le Società di Progettazione dovranno presentare il proprio profilo curricolare societario e allegare formalmente gli attestati di accreditamento in corso di validità (es. certificazioni ISO 17024, EGE, CERTing, ecc.) dei professionisti di cui la società si compone, con i relativi crediti di mantenimento professionale in regola.
In merito al punto elenco n. 4.
Tutte e tre le figure professionali indicate, di cui ai punti elenco a., b. e c., soddisfano i requisiti di ammissibilità inerenti al gruppo di lavoro con specifico riferimento alla figura del “Responsabile esperto in sostenibilità ambientale (applicazione CAM, ESG, LCA, gestione ambientale, ecc.)”.
Il bando di gara non prevede alcun obbligo di coincidenza tra il professionista incaricato di tale ruolo e uno dei professionisti designati per l’ottenimento del punteggio relativo al sub-criterio C1.2.
In merito al punto elenco n. 5.
Il bando di gara stabilisce che:
· deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l’operatore economico/soggetto incaricato della progettazione partecipante alla gara e i professionisti della struttura operativa minima e/o del gruppo di lavoro che potranno parteciparvi nelle seguenti forme:
o componenti di un eventuale RT;
o associati di un’associazione temporanea di professionisti;
o in qualità di soggetti in organico alla struttura dell’operatore economico concorrente, con status di socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detengano con quest’ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata; dipendente o di collaboratore coordinato e continuativo su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati alla Parte V dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023;
· possono far parte del gruppo di lavoro anche i professionisti legati al concorrente in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l’appalto in questione prima della presentazione dell’offerta e per tutta la durata della prestazione.
In merito al punto elenco n. 1.
Il Bando di gara stabilisce che con riferimento al criterio “C - Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia)”, l’offerta tecnica deve contenere una relazione descrittiva con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione C1.1 e C1.2. Nello specifico:
a. con riferimento al sub-criterio C1.1, deve contenere una descrizione delle esperienze svolte con riferimento ad almeno due progetti nei quali aver progettato o partecipato alla progettazione (di livello almeno Definitivo ai sensi del D.Lgs 50/2016, o di Fattibilità Tecnico Economica ai sensi del D.Lgs. 36/2023), anche senza essere progettista firmatario, di edifici pubblici sostenibili dal punto di vista energetico-ambientale, fornendo anche informazioni relative all’opera, al tipo di servizi svolti e ai relativi importi;
b. con riferimento al sub-criterio C1.2, deve contenere una descrizione delle esperienze svolte in cui è stato applicato uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (green rating systems) di livello nazionale o internazionale, fornendo anche informazioni relative all’opera, al tipo di servizi svolti e ai relativi importi.
Oltre ai documenti a comprova delle esperienze svolte, inoltre, ai fini del sub-criterio C1.2, alla relazione devono essere allegati i certificati degli esperti sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici (ovvero esperti nella progettazione di edilizia sostenibile), facenti parte del Gruppo di lavoro, in corso di validità, rilasciati da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente.
Pertanto, il contenuto della relazione deve essere predisposto tenendo presente sia quanto indicato nella descrizione del criterio sia quanto riportato nella tabella di valutazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi.
Si precisa tuttavia che, ai fini del riconoscimento del punteggio massimo (pari a 6 punti) relativo al sub-criterio C1.2, il professionista dovrà comprovare sia di essere esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, ovvero esperto con competenze in materia di progettazione e gestione di sostenibilità ambientale per nuovi edifici (attraverso apposita certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024), sia che abbia già applicato uno dei protocolli di sostenibilità ambientale degli edifici (green rating systems) di livello nazionale o internazionale (attraverso il CV e la relazione descrittiva di cui al precedente punto elenco b.).
In merito al punto elenco n. 2.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, la figura indicata al punto a. non è ritenuta idonea, in quanto la sola iscrizione nell’Elenco certificatori di sostenibilità ambientale territorio della Provincia di Lecce, accreditamento per rilascio certificati con Protocolli ITACA Puglia 2023, ITACA Puglia 2017 e versioni antecedenti, non costituisce una certificazione del professionista ai sensi della norma ISO/IEC 17024.
È ritenuta invece idonea la figura indicata al punto b., in quanto il possesso delle certificazioni EGE (Esperto in Gestione dell’Energia - UNI CEI 11339) e CERTing in Sistemi Edilizi soddisfa il requisito formale della certificazione sotto accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17024 in materia energetica e di sistemi edilizi.
In merito al punto elenco n. 3.
Alle pagg. 27 e 28 del bando di gara:
· non vengono richiesti i CV dei professionisti componenti il gruppo di lavoro, ma viene solo specificato che l’attribuzione dei punteggi, inerenti al Criterio C – Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia), avverrà anche in base alla valutazione dei CV.
· viene, altresì, specificato che “Nel caso di una società di progettazione, per la stessa si dovrà presentare il profilo curricolare e si dovranno allegare gli attestati di accreditamento in corso di validità dei professionisti di cui è composta, con i crediti di mantenimento professionale in regola.”.
Pertanto, i CV dei professionisti componenti il gruppo di lavoro, unitamente alla relativa documentazione di supporto, devono essere inseriti all’interno della documentazione relativa al Criterio B (sub-criterio B2.1). Tali documenti (CV e relative attestazioni) sono esclusi dal computo del limite di facciate previsto per la relazione descrittiva richiesta per il Criterio B.
Ai fini della valutazione del Criterio C - Rispondenza ai Criteri Ambientali Minimi (CAM Edilizia), la commissione giudicatrice visionerà e valuterà i medesimi CV già inseriti nel Criterio B, al fine di verificare il possesso delle competenze e l’applicazione dei protocolli richiesti. Il concorrente non dovrà pertanto duplicare i CV.
In aggiunta a quanto sopra, ai fini del Criterio C, le Società di Progettazione dovranno presentare il proprio profilo curricolare societario e allegare formalmente gli attestati di accreditamento in corso di validità (es. certificazioni ISO 17024, EGE, CERTing, ecc.) dei professionisti di cui la società si compone, con i relativi crediti di mantenimento professionale in regola.
In merito al punto elenco n. 4.
Tutte e tre le figure professionali indicate, di cui ai punti elenco a., b. e c., soddisfano i requisiti di ammissibilità inerenti al gruppo di lavoro con specifico riferimento alla figura del “Responsabile esperto in sostenibilità ambientale (applicazione CAM, ESG, LCA, gestione ambientale, ecc.)”.
Il bando di gara non prevede alcun obbligo di coincidenza tra il professionista incaricato di tale ruolo e uno dei professionisti designati per l’ottenimento del punteggio relativo al sub-criterio C1.2.
In merito al punto elenco n. 5.
Il bando di gara stabilisce che:
· deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l’operatore economico/soggetto incaricato della progettazione partecipante alla gara e i professionisti della struttura operativa minima e/o del gruppo di lavoro che potranno parteciparvi nelle seguenti forme:
o componenti di un eventuale RT;
o associati di un’associazione temporanea di professionisti;
o in qualità di soggetti in organico alla struttura dell’operatore economico concorrente, con status di socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detengano con quest’ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata; dipendente o di collaboratore coordinato e continuativo su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati alla Parte V dell’Allegato II.12 del D.lgs. 36/2023;
· possono far parte del gruppo di lavoro anche i professionisti legati al concorrente in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito ad hoc per l’appalto in questione prima della presentazione dell’offerta e per tutta la durata della prestazione.
07/07/2026 09:45
Quesito #4
Con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. Relativamente al CRITERIO A si chiede conferma che i 2 servizi svolti possono essere di Progettazione e/o Direzione Lavori. Inoltre si chiede conferma che in caso di servizi svolti in ATI devono essere specificate sia la quota di svolgimento in RTP che le quote di svolgimento di ogni categoria d’opera di cui si compone il servizio presentato;
2. Relativamente al CRITERIO B si chiede conferma che deve essere redatto in massimo 6 A4 di relazione e 3 A3 per schemi e rappresentazioni grafiche. I CV, le certificazioni, copertina e sommari sono esclusi dal conteggio delle pagine.
3. A pag. 27 del disciplinare di gara “Precisazioni su alcuni criteri di valutazione” è indicato per il Criterio C1.2 un punteggio pari a 5 al concorrente che dichiari il nominativo di due o più professionisti […] di cui almeno uno che abbia già applicato uno dei protocolli di sostenibilità ambientale […] mentre nella “Tabella di valutazione dell’offerta tecnica” per lo stesso criterio sono indicati 6 punti tabellari;
Lo stesso dicasi per i Criteri D1.1 e D1.2 che prevedono n. 3 punti ognuno invece di 5 come indicato nella “Tabella di valutazione dell’offerta tecnica”.
1. Relativamente al CRITERIO A si chiede conferma che i 2 servizi svolti possono essere di Progettazione e/o Direzione Lavori. Inoltre si chiede conferma che in caso di servizi svolti in ATI devono essere specificate sia la quota di svolgimento in RTP che le quote di svolgimento di ogni categoria d’opera di cui si compone il servizio presentato;
2. Relativamente al CRITERIO B si chiede conferma che deve essere redatto in massimo 6 A4 di relazione e 3 A3 per schemi e rappresentazioni grafiche. I CV, le certificazioni, copertina e sommari sono esclusi dal conteggio delle pagine.
3. A pag. 27 del disciplinare di gara “Precisazioni su alcuni criteri di valutazione” è indicato per il Criterio C1.2 un punteggio pari a 5 al concorrente che dichiari il nominativo di due o più professionisti […] di cui almeno uno che abbia già applicato uno dei protocolli di sostenibilità ambientale […] mentre nella “Tabella di valutazione dell’offerta tecnica” per lo stesso criterio sono indicati 6 punti tabellari;
Lo stesso dicasi per i Criteri D1.1 e D1.2 che prevedono n. 3 punti ognuno invece di 5 come indicato nella “Tabella di valutazione dell’offerta tecnica”.
10/07/2026 09:49
Risposta
In riscontro alla sua richiesta, sentito il RUP, si precisa quanto segue:
In merito al punto elenco n. 1: Si conferma quanto richiesto.
In merito al punto elenco n. 2: Si conferma quanto richiesto, tuttavia si precisa che per gli schemi e le rappresentazioni grafiche, allegati alla relazione, possono essere usate 3 facciate in formato A3 oppure, in alternativa, 6 facciate in A4 (che in quest’ultimo caso si sommerebbero alle 6 facciate in formato A4 contenenti la relazione).
In merito al punto elenco n. 3: Trattasi di mero errore materiale; in particolare sono correttamente indicati tutti i “punti” associati ai sub-criteri riportati nella sesta colonna della tabella di valutazione dell’offerta tecnica, ossia: 6 punti per il sub-criterio C1.2; 5 punti per il sub-criterio D1.1 e 5 punti per il sub-criterio D1.2.
Di conseguenza, sempre con riferimento alla suddetta tabella, il punteggio complessivo di ogni criterio, riportato nella terza colonna, è da considerarsi pari ai seguenti valori:
- Per il criterio A2, punti 18;
- Per il criterio C1, punti 12;
- Per il criterio D1, punti 10;
Per quanto sopra indicato, i punteggi massimi per i sub-criteri C1.2, D1.1 e D1.2, riportati a pag. 28 del bando di gara, devono considerarsi pari ai seguenti valori:
- Per il criterio C1.2, punti 6;
- Per il criterio D1.1, punti 5;
- Per il criterio D1.2, punti 5.
In merito al punto elenco n. 1: Si conferma quanto richiesto.
In merito al punto elenco n. 2: Si conferma quanto richiesto, tuttavia si precisa che per gli schemi e le rappresentazioni grafiche, allegati alla relazione, possono essere usate 3 facciate in formato A3 oppure, in alternativa, 6 facciate in A4 (che in quest’ultimo caso si sommerebbero alle 6 facciate in formato A4 contenenti la relazione).
In merito al punto elenco n. 3: Trattasi di mero errore materiale; in particolare sono correttamente indicati tutti i “punti” associati ai sub-criteri riportati nella sesta colonna della tabella di valutazione dell’offerta tecnica, ossia: 6 punti per il sub-criterio C1.2; 5 punti per il sub-criterio D1.1 e 5 punti per il sub-criterio D1.2.
Di conseguenza, sempre con riferimento alla suddetta tabella, il punteggio complessivo di ogni criterio, riportato nella terza colonna, è da considerarsi pari ai seguenti valori:
- Per il criterio A2, punti 18;
- Per il criterio C1, punti 12;
- Per il criterio D1, punti 10;
Per quanto sopra indicato, i punteggi massimi per i sub-criteri C1.2, D1.1 e D1.2, riportati a pag. 28 del bando di gara, devono considerarsi pari ai seguenti valori:
- Per il criterio C1.2, punti 6;
- Per il criterio D1.1, punti 5;
- Per il criterio D1.2, punti 5.
07/07/2026 17:31
Quesito #5
In merito alla certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, è possibile procedere con avvalimento da parte di qualsiasi Ausiliario in possesso di detta certificazione? Grazie
10/07/2026 09:51
Risposta
In riscontro alla Vs richiesta si precisa che è possibile dimostrare il requisito tramite l'istituto dell'avvalimento e che, come precisato dalla giurisprudenza prevalente, trattandosi di un prestito di requisiti qualitativi di carattere organizzativo, è necessaria l’individuazione di un oggettivo prestito di risorse.
Il ricorso all’avvalimento, quindi, è consentito a condizione che con il contratto venga effettivamente messa a disposizione dell’impresa ausiliata l’organizzazione aziendale, i processi gestionali e le risorse che hanno consentito all’ausiliaria di ottenere la certificazione stessa.
L'avvalimento deve quindi essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza quel minimo d’apparato dell’ausiliaria atta a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti.
Il ricorso all’avvalimento, quindi, è consentito a condizione che con il contratto venga effettivamente messa a disposizione dell’impresa ausiliata l’organizzazione aziendale, i processi gestionali e le risorse che hanno consentito all’ausiliaria di ottenere la certificazione stessa.
L'avvalimento deve quindi essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza quel minimo d’apparato dell’ausiliaria atta a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti.
08/07/2026 17:28
Quesito #6
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede se la figura professionale del Responsabile esperto in sostenibilità ambientale richiamata all'art. 10, punto 2 del disciplinare e successivamente nel criterio di valutazione C1.2, possa essere ricoperta da un professionista iscritto ad uno specifico elenco o registro di professionisti certificati in materia di sostenibilità ambientale degli edifici, ovvero se sia sufficiente il possesso di una certificazione specialistica coerente con le competenze richieste, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la certificazione EGE, ovvero la qualifica di certificatore di sostenibilità ambientale degli edifici con relativa iscrizione all’elenco regionale dei certificatori Protocollo ITACA, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal disciplinare.
10/07/2026 09:58
Risposta
In riscontro alla sua richiesta, sentito il RUP, si precisa quanto segue:
Si ritiene opportuno chiarire, preliminarmente, la differente natura dei requisiti richiesti:
· la presenza della figura di Responsabile esperto in sostenibilità ambientale nel Gruppo di Lavoro non è un requisito di natura premiale, ma è richiesta come elemento obbligatorio, ossia come requisito di partecipazione;
· diversamente, il criterio di valutazione C.1.2 prevede l’assegnazione di un punteggio (premialità), pari a:
- 2 punti, al concorrente che dichiari il nominativo di almeno un professionista, facente parte del Gruppo di Lavoro, in possesso di certificazione professionale in corso di validità, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, avente ad oggetto le competenze in materia di progettazione e gestione di sostenibilità ambientale per nuovi edifici, in conformità a schemi di certificazione basati su protocolli di sostenibilità nazionali (es. UNI/PdR 13 - ITACA) o internazionali (es. LEED, BREEAM) equivalenti;
- 6 punti, al concorrente che dichiari il nominativo di due o più professionisti, facenti parte del Gruppo di Lavoro, in possesso della suddetta certificazione, di cui almeno uno che abbia già applicato uno dei protocolli di sostenibilità ambientale per nuovi edifici (green rating systems) di livello nazionale o internazionale.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, si precisa che la sola iscrizione nei registri territoriali dei soggetti abilitati al rilascio del Protocollo ITACA (Puglia 2023, 2017 e antecedenti), o ad altri registri ed elenchi di professionisti certificati, non è equiparabile alla certificazione delle competenze personali regolata dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Pertanto, tale iscrizione da sola non consente l’attribuzione del relativo punteggio premiante.
Diversamente, è ritenuta invece idonea la certificazione EGE (Esperto in Gestione dell’Energia - UNI CEI 11339), adempiendo al requisito della norma ISO/IEC 17024. Si precisa tuttavia che, ai fini del riconoscimento del punteggio massimo (pari a 6 punti), tale professionista dovrà comprovare (tramite il Curriculum Vitae e la relazione descrittiva richiesta ai fini del sub-criterio C1.2) il soddisfacimento dell’ulteriore requisito sostanziale richiesto dal criterio, ovvero l’aver già applicato nella propria attività professionale un protocollo di sostenibilità ambientale (nazionale o internazionale, es. ITACA, LEED, BREEAM, ecc.), non essendo tale specifica esperienza, implicitamente o automaticamente, garantita dal solo certificato EGE.
Si ritiene opportuno chiarire, preliminarmente, la differente natura dei requisiti richiesti:
· la presenza della figura di Responsabile esperto in sostenibilità ambientale nel Gruppo di Lavoro non è un requisito di natura premiale, ma è richiesta come elemento obbligatorio, ossia come requisito di partecipazione;
· diversamente, il criterio di valutazione C.1.2 prevede l’assegnazione di un punteggio (premialità), pari a:
- 2 punti, al concorrente che dichiari il nominativo di almeno un professionista, facente parte del Gruppo di Lavoro, in possesso di certificazione professionale in corso di validità, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, avente ad oggetto le competenze in materia di progettazione e gestione di sostenibilità ambientale per nuovi edifici, in conformità a schemi di certificazione basati su protocolli di sostenibilità nazionali (es. UNI/PdR 13 - ITACA) o internazionali (es. LEED, BREEAM) equivalenti;
- 6 punti, al concorrente che dichiari il nominativo di due o più professionisti, facenti parte del Gruppo di Lavoro, in possesso della suddetta certificazione, di cui almeno uno che abbia già applicato uno dei protocolli di sostenibilità ambientale per nuovi edifici (green rating systems) di livello nazionale o internazionale.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio, si precisa che la sola iscrizione nei registri territoriali dei soggetti abilitati al rilascio del Protocollo ITACA (Puglia 2023, 2017 e antecedenti), o ad altri registri ed elenchi di professionisti certificati, non è equiparabile alla certificazione delle competenze personali regolata dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Pertanto, tale iscrizione da sola non consente l’attribuzione del relativo punteggio premiante.
Diversamente, è ritenuta invece idonea la certificazione EGE (Esperto in Gestione dell’Energia - UNI CEI 11339), adempiendo al requisito della norma ISO/IEC 17024. Si precisa tuttavia che, ai fini del riconoscimento del punteggio massimo (pari a 6 punti), tale professionista dovrà comprovare (tramite il Curriculum Vitae e la relazione descrittiva richiesta ai fini del sub-criterio C1.2) il soddisfacimento dell’ulteriore requisito sostanziale richiesto dal criterio, ovvero l’aver già applicato nella propria attività professionale un protocollo di sostenibilità ambientale (nazionale o internazionale, es. ITACA, LEED, BREEAM, ecc.), non essendo tale specifica esperienza, implicitamente o automaticamente, garantita dal solo certificato EGE.
08/07/2026 21:40
Quesito #7
Con riferimento al disciplinare di gara, si chiede cortesemente un chiarimento in ordine alle modalità di attribuzione dei punteggi previsti per i sub-criteri C1.2, D1.1 e D1.2, atteso che sembrano emergere alcune incongruenze tra la Tabella "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" e le successive "Precisazioni su alcuni criteri di valutazione".
In particolare:
per il sub-criterio C1.2, la Tabella di valutazione prevede un punteggio massimo pari a 6 punti, mentre nelle "Precisazioni" sono previste le seguenti attribuzioni: 0 punti, 2 punti e 5 punti quale punteggio massimo, senza che risulti contemplata alcuna fattispecie cui corrisponda l'attribuzione dei 6 punti previsti dalla Tabella;per il sub-criterio D1.1, la Tabella attribuisce un punteggio massimo di 5 punti, mentre nelle "Precisazioni" il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 3 punti;analogamente, per il sub-criterio D1.2, la Tabella attribuisce un punteggio massimo di 5 punti, mentre nelle "Precisazioni" il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 3 punti.
Si chiede pertanto di voler chiarire:
quale sia il sistema di attribuzione dei punteggi che la Commissione applicherà ai suddetti sub-criteri;se debbano ritenersi prevalenti i punteggi massimi indicati nella Tabella di valutazione ovvero quelli riportati nelle successive "Precisazioni";
Infine, con riferimento al Criterio A.2 riportato nella Tabella “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, si rileva che i tre sub-criteri previsti attribuiscono ciascuno un punteggio pari a 6 punti, per un totale complessivo di 18 punti. Tuttavia, il peso complessivo indicato per il medesimo criterio risulta pari a 15 punti, generando una evidente incongruenza tra la somma dei punteggi dei sub-criteri e il punteggio massimo attribuito al criterio.
Si chiede quindi alla Stazione Appaltante di procedere alla rettifica del disciplinare, al fine di eliminare le predette incongruenze e assicurare la piena corrispondenza tra i punteggi massimi previsti e quelli effettivamente attribuibili.
In particolare:
per il sub-criterio C1.2, la Tabella di valutazione prevede un punteggio massimo pari a 6 punti, mentre nelle "Precisazioni" sono previste le seguenti attribuzioni: 0 punti, 2 punti e 5 punti quale punteggio massimo, senza che risulti contemplata alcuna fattispecie cui corrisponda l'attribuzione dei 6 punti previsti dalla Tabella;per il sub-criterio D1.1, la Tabella attribuisce un punteggio massimo di 5 punti, mentre nelle "Precisazioni" il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 3 punti;analogamente, per il sub-criterio D1.2, la Tabella attribuisce un punteggio massimo di 5 punti, mentre nelle "Precisazioni" il punteggio massimo conseguibile risulta pari a 3 punti.
Si chiede pertanto di voler chiarire:
quale sia il sistema di attribuzione dei punteggi che la Commissione applicherà ai suddetti sub-criteri;se debbano ritenersi prevalenti i punteggi massimi indicati nella Tabella di valutazione ovvero quelli riportati nelle successive "Precisazioni";
Infine, con riferimento al Criterio A.2 riportato nella Tabella “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, si rileva che i tre sub-criteri previsti attribuiscono ciascuno un punteggio pari a 6 punti, per un totale complessivo di 18 punti. Tuttavia, il peso complessivo indicato per il medesimo criterio risulta pari a 15 punti, generando una evidente incongruenza tra la somma dei punteggi dei sub-criteri e il punteggio massimo attribuito al criterio.
Si chiede quindi alla Stazione Appaltante di procedere alla rettifica del disciplinare, al fine di eliminare le predette incongruenze e assicurare la piena corrispondenza tra i punteggi massimi previsti e quelli effettivamente attribuibili.
10/07/2026 10:00
Risposta
Trattasi di mero errore materiale; in particolare sono da ritenersi corretti tutti i “punti” associati ai sub-criteri riportati nella sesta colonna della tabella di valutazione dell’offerta tecnica, ossia: 6 punti per il sub-criterio C1.2; 5 punti per il sub-criterio D1.1 e 5 punti per il sub-criterio D1.2.
Di conseguenza, sempre con riferimento alla suddetta tabella, il punteggio complessivo di ogni criterio, riportato nella terza colonna, è da considerarsi pari ai seguenti valori:
- Per il criterio A2, punti 18;
- Per il criterio C1, punti 12;
- Per il criterio D1, punti 10;
Per quanto sopra indicato, i punteggi massimi per i sub-criteri C1.2, D1.1 e D1.2, riportati a pag. 28 del bando di gara, devono considerarsi pari ai seguenti valori:
- Per il criterio C1.2, punti 6;
- Per il criterio D1.1, punti 5;
- Per il criterio D1.2, punti 5.
Di conseguenza, sempre con riferimento alla suddetta tabella, il punteggio complessivo di ogni criterio, riportato nella terza colonna, è da considerarsi pari ai seguenti valori:
- Per il criterio A2, punti 18;
- Per il criterio C1, punti 12;
- Per il criterio D1, punti 10;
Per quanto sopra indicato, i punteggi massimi per i sub-criteri C1.2, D1.1 e D1.2, riportati a pag. 28 del bando di gara, devono considerarsi pari ai seguenti valori:
- Per il criterio C1.2, punti 6;
- Per il criterio D1.1, punti 5;
- Per il criterio D1.2, punti 5.
08/07/2026 21:40
Quesito #8
Con riferimento al sub-criterio C1.2 del disciplinare di gara, si chiede cortesemente di chiarire l'ambito delle certificazioni professionali ritenute ammissibili ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.
Si chiede di voler precisare:
se possa essere ritenuta idonea, ai fini del sub-criterio C1.2, anche la certificazione di Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) rilasciata da un Organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, tenuto conto che tale figura professionale possiede competenze certificate in materia di efficienza energetica e sostenibilità, pur non essendo espressamente richiamata tra gli esempi riportati nel disciplinare;se possa essere ritenuta ammissibile una certificazione di Esperto CAM rilasciata in conformità alla norma ISO/IEC 17024:2012 da un Organismo di certificazione non accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024 ovvero se, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sia indispensabile che anche l'Organismo certificatore sia formalmente accreditato ai sensi della citata norma.se l'elenco riportato nelle "Precisazioni" debba intendersi meramente esemplificativo oppure individui in maniera tassativa le certificazioni professionali ammissibili ai fini dell'attribuzione del punteggio;quali criteri saranno adottati dalla Commissione per valutare l'equivalenza di eventuali ulteriori certificazioni professionali, anch'esse rilasciate da Organismi accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024, ma relative a competenze riconducibili alla sostenibilità ambientale, quali, ad esempio, la certificazione di Esperto in Gestione dell'Energia (EGE);
Si chiede il presente chiarimento al fine di assicurare una corretta interpretazione dei requisiti richiesti e uniformità nella predisposizione dell'offerta tecnica.
Si chiede di voler precisare:
se possa essere ritenuta idonea, ai fini del sub-criterio C1.2, anche la certificazione di Esperto in Gestione dell'Energia (EGE) rilasciata da un Organismo accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024, tenuto conto che tale figura professionale possiede competenze certificate in materia di efficienza energetica e sostenibilità, pur non essendo espressamente richiamata tra gli esempi riportati nel disciplinare;se possa essere ritenuta ammissibile una certificazione di Esperto CAM rilasciata in conformità alla norma ISO/IEC 17024:2012 da un Organismo di certificazione non accreditato ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024 ovvero se, ai fini dell'attribuzione del punteggio, sia indispensabile che anche l'Organismo certificatore sia formalmente accreditato ai sensi della citata norma.se l'elenco riportato nelle "Precisazioni" debba intendersi meramente esemplificativo oppure individui in maniera tassativa le certificazioni professionali ammissibili ai fini dell'attribuzione del punteggio;quali criteri saranno adottati dalla Commissione per valutare l'equivalenza di eventuali ulteriori certificazioni professionali, anch'esse rilasciate da Organismi accreditati ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17024, ma relative a competenze riconducibili alla sostenibilità ambientale, quali, ad esempio, la certificazione di Esperto in Gestione dell'Energia (EGE);
Si chiede il presente chiarimento al fine di assicurare una corretta interpretazione dei requisiti richiesti e uniformità nella predisposizione dell'offerta tecnica.
10/07/2026 12:15
Risposta
In riscontro alla sua richiesta, sentito il RUP, si precisa quanto segue:
In merito al punto elenco n. 1, è ritenuta idonea la certificazione EGE (Esperto in Gestione dell’Energia - UNI CEI 11339) in quanto soddisfa il requisito formale della certificazione sotto accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17024 in materia energetica ambientale. Si precisa tuttavia che, ai fini del riconoscimento del punteggio massimo (pari a 6 punti), tale professionista dovrà comprovare (tramite il Curriculum Vitae e la relazione descrittiva richiesta ai fini del sub-criterio C1.2) il soddisfacimento dell’ulteriore requisito sostanziale richiesto dal criterio, ovvero l’aver già applicato nella propria attività professionale un protocollo di sostenibilità ambientale (nazionale o internazionale, es. ITACA, LEED, BREEAM, ecc.), non essendo tale specifica esperienza, implicitamente o automaticamente, garantita dal solo certificato EGE.
In merito al punto elenco n. 2, la certificazione richiesta è quella specificata dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” (GU n.281 del 3-12-2025), più nello specifico dal criterio “2.6.2 Competenza tecnica dei progettisti basata su certificazioni di competenza”, per il quale: “L’operatore economico allega il certificato, rilasciato da un organismo accreditato per lo specifico schema, riconosciuto da Accredia, ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024 “Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone”, attestante la competenza in termini di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia nella progettazione di edilizia sostenibile.”.
In merito al punto elenco n. 3, l’elenco riportato nelle “Precisazioni” è da intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo.
In merito al punto elenco n. 4 — fermo restando che la certificazione EGE è ritenuta idonea come già espresso al punto n. 1 —ai fini della valutazione dell’equivalenza di ulteriori certificazioni professionali non espressamente menzionate nel bando, saranno adottati criteri di pertinenza e corrispondenza delle prestazioni. Tali certificazioni dovranno essere rilasciate sotto accreditamento ISO/IEC 17024 da Organismi appartenenti agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. La valutazione valorizzerà le competenze in materia di progettazione e gestione di sostenibilità energetico-ambientale per nuovi edifici, in conformità a schemi basati su protocolli nazionali (es. UNI/PdR 13 - ITACA) o internazionali (es. LEED, BREEAM) equivalenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano equivalenti: Esperto in Edilizia Sostenibile (EES); Esperto CAM in Progettazione Sostenibile; RSC-02 – Ecoprogettista; Professionista in possesso della qualifica BREEAM AP (Advisory Professional / Accredited Professional) con specializzazione orientata alla progettazione e costruzione (Design and Construction / Design + Site), oppure LEED AP BD+C (Building Design and Construction), oppure DGNB Consultant/Auditor, oppure GBC AP (Accredited Professional).
L’assegnazione dei punteggi per il sub-criterio C1.2 avverrà come segue:
· assegnazione di 2 punti: possesso della certificazione in corso di validità (rilasciata da organismo accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e verificabile tramite la banca dati pubblica di Accredia o di Enti equivalenti firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento IAF/EA MLA) da parte di almeno un professionista del Gruppo di Lavoro;
· assegnazione di 6 punti: presenza nel Gruppo di Lavoro di due o più professionisti certificati, di cui almeno uno abbia già applicato operativamente un protocollo di sostenibilità ambientale per nuovi edifici (green rating systems), di livello nazionale o internazionale (es. ITACA, LEED, BREEAM, ecc.).
Tale esperienza specifica dovrà essere esplicitamente documentata all’interno del Curriculum Vitae e della relazione dell’offerta tecnica, in quanto non è implicitamente o automaticamente garantita dal solo possesso della certificazione.
In merito al punto elenco n. 1, è ritenuta idonea la certificazione EGE (Esperto in Gestione dell’Energia - UNI CEI 11339) in quanto soddisfa il requisito formale della certificazione sotto accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17024 in materia energetica ambientale. Si precisa tuttavia che, ai fini del riconoscimento del punteggio massimo (pari a 6 punti), tale professionista dovrà comprovare (tramite il Curriculum Vitae e la relazione descrittiva richiesta ai fini del sub-criterio C1.2) il soddisfacimento dell’ulteriore requisito sostanziale richiesto dal criterio, ovvero l’aver già applicato nella propria attività professionale un protocollo di sostenibilità ambientale (nazionale o internazionale, es. ITACA, LEED, BREEAM, ecc.), non essendo tale specifica esperienza, implicitamente o automaticamente, garantita dal solo certificato EGE.
In merito al punto elenco n. 2, la certificazione richiesta è quella specificata dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 recante “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi” (GU n.281 del 3-12-2025), più nello specifico dal criterio “2.6.2 Competenza tecnica dei progettisti basata su certificazioni di competenza”, per il quale: “L’operatore economico allega il certificato, rilasciato da un organismo accreditato per lo specifico schema, riconosciuto da Accredia, ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024 “Valutazione della conformità – Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone”, attestante la competenza in termini di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia nella progettazione di edilizia sostenibile.”.
In merito al punto elenco n. 3, l’elenco riportato nelle “Precisazioni” è da intendersi meramente esemplificativo e non esaustivo.
In merito al punto elenco n. 4 — fermo restando che la certificazione EGE è ritenuta idonea come già espresso al punto n. 1 —ai fini della valutazione dell’equivalenza di ulteriori certificazioni professionali non espressamente menzionate nel bando, saranno adottati criteri di pertinenza e corrispondenza delle prestazioni. Tali certificazioni dovranno essere rilasciate sotto accreditamento ISO/IEC 17024 da Organismi appartenenti agli accordi di mutuo riconoscimento IAF MLA. La valutazione valorizzerà le competenze in materia di progettazione e gestione di sostenibilità energetico-ambientale per nuovi edifici, in conformità a schemi basati su protocolli nazionali (es. UNI/PdR 13 - ITACA) o internazionali (es. LEED, BREEAM) equivalenti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano equivalenti: Esperto in Edilizia Sostenibile (EES); Esperto CAM in Progettazione Sostenibile; RSC-02 – Ecoprogettista; Professionista in possesso della qualifica BREEAM AP (Advisory Professional / Accredited Professional) con specializzazione orientata alla progettazione e costruzione (Design and Construction / Design + Site), oppure LEED AP BD+C (Building Design and Construction), oppure DGNB Consultant/Auditor, oppure GBC AP (Accredited Professional).
L’assegnazione dei punteggi per il sub-criterio C1.2 avverrà come segue:
· assegnazione di 2 punti: possesso della certificazione in corso di validità (rilasciata da organismo accreditato ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e verificabile tramite la banca dati pubblica di Accredia o di Enti equivalenti firmatari degli accordi di mutuo riconoscimento IAF/EA MLA) da parte di almeno un professionista del Gruppo di Lavoro;
· assegnazione di 6 punti: presenza nel Gruppo di Lavoro di due o più professionisti certificati, di cui almeno uno abbia già applicato operativamente un protocollo di sostenibilità ambientale per nuovi edifici (green rating systems), di livello nazionale o internazionale (es. ITACA, LEED, BREEAM, ecc.).
Tale esperienza specifica dovrà essere esplicitamente documentata all’interno del Curriculum Vitae e della relazione dell’offerta tecnica, in quanto non è implicitamente o automaticamente garantita dal solo possesso della certificazione.
10/07/2026 15:54
Quesito #9
Spettabile Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si formula la presente richiesta di chiarimento in merito al Criterio C1.1 (pag. 27 del Disciplinare di gara), laddove viene richiesta la descrizione delle esperienze maturate dal gruppo di lavoro "con riferimento ad almeno 2 progetti nei quali aver progettato o partecipato alla progettazione" relativi a edifici pubblici sostenibili e/o con applicazione di protocolli di sostenibilità.
A tal proposito, si chiede cortesemente di chiarire se i sopra citati 2 progetti (Criterio C1.1) possano coincidere con i medesimi servizi presentati ai fini della valutazione del Criterio A (Professionalità e adeguatezza dell'offerta - Relazione descrittiva di due servizi svolti), o se in alternativa debbano necessariamente differire da questi ultimi ed essere, pertanto, interventi differenti.
con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si formula la presente richiesta di chiarimento in merito al Criterio C1.1 (pag. 27 del Disciplinare di gara), laddove viene richiesta la descrizione delle esperienze maturate dal gruppo di lavoro "con riferimento ad almeno 2 progetti nei quali aver progettato o partecipato alla progettazione" relativi a edifici pubblici sostenibili e/o con applicazione di protocolli di sostenibilità.
A tal proposito, si chiede cortesemente di chiarire se i sopra citati 2 progetti (Criterio C1.1) possano coincidere con i medesimi servizi presentati ai fini della valutazione del Criterio A (Professionalità e adeguatezza dell'offerta - Relazione descrittiva di due servizi svolti), o se in alternativa debbano necessariamente differire da questi ultimi ed essere, pertanto, interventi differenti.
14/07/2026 13:46
Risposta
In riscontro alla richiesta si precisa che i due interventi presentati ai fini della valutazione del criterio sub A) possono essere indicati anche ai fini della valutazione del sub-criterio C1.1.
10/07/2026 17:12
Quesito #10
Con riferimento al criterio A "Professionalità e adeguatezza dell'offerta", si chiede cortesemente di chiarire la corretta interpretazione dei limiti dimensionali previsti per la documentazione da produrre.
Il disciplinare prevede la presentazione di n. 2 servizi e specifica che "per ciascuno dei due servizi oggetto di valutazione, la relazione descrittiva deve essere composta da massimo 4 facciate in formato A4 e da massimo 2 facciate in formato A3 (oppure 4 facciate in formato A4) per la rappresentazione grafica".
Si chiede di confermare se tali limiti siano da intendersi:
per ciascuno dei due servizi presentati (quindi, complessivamente, fino a 8 facciate A4 di relazione e fino a 4 facciate A3 di elaborati grafici, ovvero 8 facciate A4 in alternativa); oppurecomplessivi per l'intero criterio A, riferiti congiuntamente ai due servizi.
Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.
Il disciplinare prevede la presentazione di n. 2 servizi e specifica che "per ciascuno dei due servizi oggetto di valutazione, la relazione descrittiva deve essere composta da massimo 4 facciate in formato A4 e da massimo 2 facciate in formato A3 (oppure 4 facciate in formato A4) per la rappresentazione grafica".
Si chiede di confermare se tali limiti siano da intendersi:
per ciascuno dei due servizi presentati (quindi, complessivamente, fino a 8 facciate A4 di relazione e fino a 4 facciate A3 di elaborati grafici, ovvero 8 facciate A4 in alternativa); oppurecomplessivi per l'intero criterio A, riferiti congiuntamente ai due servizi.
Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.
14/07/2026 13:53
Risposta
In riscontro alla richiesta si precisa che, come previsto nel bando di gara, e ripetuto nella richiesta di chiarimenti, "per ciascuno dei due servizi oggetto di valutazione, la relazione descrittiva deve essere composta da massimo 4 facciate in formato A4 e da massimo 2 facciate in formato A3 (oppure 4 facciate in formato A4) per la rappresentazione grafica"; pertanto, i limiti indicati si riferiscono alla singola relazione prevista per ciascuno dei servizi presentati
e non è possibile fare riferimento ad un numero massimo di facciate in relazione al criterio complessivamente inteso.
e non è possibile fare riferimento ad un numero massimo di facciate in relazione al criterio complessivamente inteso.