Pubblicato
Provincia di Lecce
Gara #281
Procedura aperta per l'Affidamento del servizio di trasporto assistito degli studenti diversamente abili, a.s. 2024/2025.
Informazioni appalto
21/08/2024
Aperta
Servizi
€ 2.275.500,00
De Durante Tiziana
Categorie merceologiche
6013
-
Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada
853112
-
Servizi di assistenza sociale per disabili
Lotti
1
B2CB921063
Qualità prezzo
Procedura aperta per l'Affidamento del servizio di trasporto assistito degli studenti diversamente abili, a.s. 2024/2025.
Procedura aperta per l'Affidamento del servizio di trasporto assistito degli studenti diversamente abili, a.s. 2024/2025.
€ 1.439.100,00
€ 600.814,00
€ 235.586,00
Scadenze
12/09/2024 12:00
24/09/2024 08:00
24/09/2024 09:30
Avvisi
Allegati
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Chiarimenti
08/09/2024 13:01
Quesito #1
1) Posto che il CCNL applicato ai lavoratori dal gestore uscente risulta dalla documentazione allegata il CCNL “autonoleggio autobus e relative attività correlate ANAV” applicabile ai servizi di noleggio con conducente e ai servizi di trasporto scolastico e ai servizi di trasporto su strada di passeggeri in genere, si chiede di confermare che il CCNL di riferimento per la procedura sia quello delle cooperative sociali.2) Nell’elenco del personale dell’impresa uscente risultano un responsabile del servizio e un coordinatore, si chiede di avere contezza se gli stessi siano abilitati alla guida o al servizio di assistenza posto che così come ribadito più volte dalla giurisprudenza “l’appaltatore subentrante non è pertanto obbligato ad assumere tutto il personale in forza al gestore uscente, né lo stesso ha l’obbligo di applicare ai lavoratori esattamente le stesse mansioni e qualifiche che avevano alle dipendenze del precedente datore di lavoro”. Si chiede inoltre se tali figure possano usufruire della clausola sociale posto che le figure che svolgono servizi di coordinamento o di staff non sono direttamente coinvolte nella commessa e/o non sono esclusivamente dedicati all’esecuzione dell’appalto, ma in genere sono parte integrante della struttura aziendale poiché l’incarico ha anche un valore fiduciario all’interno dell’impresa. Inserire personale di staff nella clausola sociale non diversamente utilizzabile risulta a parere della scrivente una violazione della par condicio posto che il riassorbimento viene premiato all’interno dell’offerta tecnica, favorendo di fatto il gestore uscente.3) Si chiede di confermare che il fatturato per servizi analoghi debba ritenersi utile solo quello svolto nei confronti di enti pubblici e non anche per servizi svolti nei confronti di privati.
16/09/2024 10:03
Risposta
In riscontro alle richieste formulate, sentito il RUP, si fa presente quanto segue:Con riferimento alla richiesta sub 1), si conferma che il CCNL di riferimento per la procedura è quello delle Cooperative sociali previsto nei documenti di gara. Con riferimento alla richiesta sub 2), si fa presente che il RESPONSABILE DEL SERVIZIO ed il COORDINATORE, proprio per le specifiche e qualificate attività di cui sono assegnatari, ovvero quelle di “organizzazione, gestione e coordinamento”, rientranti nei servizi di staff, non sono esclusivamente dedicati all’esecuzione del servizio in oggetto e, pertanto, con riferimento alle predette figure, non trova applicazione la Clausola Sociale, rientrando tra le disponibilità del personale di fiducia dell’impresa.Inoltre, per le specificità delle mansioni svolte da queste figure professionali, non è necessario che le stesse siano abilitate alla guida o al servizio di assistenza.Quindi, anche con riferimento al criterio di valutazione sub “a2.3assunzione dell’obbligo di assorbimento di tutto il personale già impiegato dall’appaltatore uscente”, trattandosi di criterio in applicazione dell’art. 5 “criteri qualitativi premiali” della L.R. n° 19 del 30-05-2024, lo stesso dovrà intendersi come riferito al personale rientrante nel campo di applicazione della clausola sociale, con esclusione, cioè, delle figure del RESPONSABILE DEL SERVIZIO e del COORDINATORE.Con riferimento alla richiesta sub 3), si precisa che, come espressamente prescritta all’art.10), punto 4) del bando di gara “Capacità tecnica e professionale – tipo di prove richieste” (v. pag.5), almeno 1 (uno) servizio di importo pari ad € 2.300.000,00 e della durata di almeno 1 (uno) anno scolastico deve essere svoltocontinuativamente a favore di un Ente Pubblico, per un numero di utenti almeno pari o superiore a 150 unità, mentre gli altri possono essere comprovati anche mediante contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse (v. pag.6 del bando di gara).