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Provincia di Lecce
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Gara #648
Affidamento del servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Provincia di Lecce – a.s. 2025/2026 (con opzione di ripetizione a.s. 2026/2027)Informazioni appalto
21/08/2025
Aperta
Servizi
€ 5.303.676,00
D'Ambrosio Simona
Categorie merceologiche
8532 - Servizi sociali
Lotti
Inviato esito
1
B7FD6BF8BE
Qualità prezzo
Affidamento del servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità frequentanti gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado della Provincia di Lecce – a.s. 2025/2026 (con opzione di ripetizione a.s. 2026/2027)
L'appalto ha per oggetto il servizio di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità residenti/domiciliati nella Provincia di Lecce e frequentanti gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado per l’anno scolastico 2025/2026. Il servizio si articola, come meglio dettagliato nel Capitolato Tecnico, in una molteplicità di prestazioni ed interventi integrativi, funzionali all’implementazione del processo di apprendimento, allo sviluppo di adeguate capacità comunicativo-relazionali, all’inserimento e all’integrazione in ambito scolastico, alla partecipazione attiva alle attività didattiche degli studenti con disabilità.
€ 2.651.838,00
€ 2.307.200,00
€ 0,00
€ 2.419.559,03
72 del 26/01/2026
| Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
|---|---|---|
| 01709130767 | Medihospes Cooperativa Sociale |
Commissione valutatrice
Determina nomina Commissione Giudicatrice n. 1420
04/11/2025
|
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1.06 MB | |
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372.47 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Corsini | Dario | Presidente |
| Zollino | Gabriella | Componente esperto |
| Barone | Anna | Componente esperto e segretario verbalizzante |
Scadenze
11/09/2025 11:00
23/09/2025 08:00
23/09/2025 09:00
Avvisi pubblici
Allegati
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1.05 MB | |
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Avviso Appalto Aggiudicato SHA-256: efce3ef5984c689bd8f1e6d9f90e1fd381784aed5c6c9f5ef3377ee76422d477 26/01/2026 13:56 |
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3.75 MB | |
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498.61 kB | |
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rapporto-periodico.zip.p7m.p7m.p7m.p7m SHA-256: 3f27ce801caead2325ca4896f8b047efeceef9488a34e76d1c33bfa06b97baa9 26/01/2026 15:05 |
1.64 MB | |
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592.88 kB | |
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12.-rapporto-periodico-sulla-situazione-del-personale-maschile-e-femminile-nasceunsorriso.pdf SHA-256: 1e33a5cc56b90340c51e8f5d1f9f4899c4cc7ee8b57c8042c7426ed8616c666c 26/01/2026 15:06 |
654.10 kB |
Chiarimenti
25/08/2025 15:08
Quesito #2
Si richiede di fornire il dato inerente la stima delle ore di servizio sulla base delle quali è stata definita la base d'asta del servizio e di indicare i dati a consuntivo delle ore di servizio del triennio precedente.
27/08/2025 12:48
Risposta
Si riporta la risposta fornita dal RUP:
Ore stimate appalto a.s. 2025/2026:
Totale ore: 103.000 di cui 82.400 per educatori e 20.600 per OSS
Ore rendicontate per a.s. 2024/2025:
Totale ore: 103.000 di cui 82.400 per educatori e 20.600 per OSS
Ore rendicontate per a.s. 2023/2024:
Totale ore: 101.331 di cui 83.133 per educatori e 18.198 per OSS
Ore stimate appalto a.s. 2025/2026:
Totale ore: 103.000 di cui 82.400 per educatori e 20.600 per OSS
Ore rendicontate per a.s. 2024/2025:
Totale ore: 103.000 di cui 82.400 per educatori e 20.600 per OSS
Ore rendicontate per a.s. 2023/2024:
Totale ore: 101.331 di cui 83.133 per educatori e 18.198 per OSS
09/09/2025 11:37
Quesito #5
Si richiede chiarimento in merito al requisito “servizio di punta” in caso di RTI.
L’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 disciplina i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), fondandosi su due principi cardine:
- Favor partecipationis: il Codice e la giurisprudenza europea e nazionale riconoscono agli operatori economici la possibilità di aggregarsi per ampliare la partecipazione alle gare, consentendo il cumulo dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (Cons. Stato, V, 25/01/2022, n. 513; Corte di Giustizia UE, C-94/12 “Swm Costruzioni”).
- Proporzionalità: ciascun componente del RTI deve possedere i requisiti in relazione alla parte del servizio che si impegna ad eseguire (art. 68, c. 2 e 11 del Codice).
A pag. 6 del bando si legge: “il requisito del servizio di punta deve comunque essere posseduto per intero almeno dall’impresa Capogruppo”.
Tale previsione appare restrittiva e potenzialmente in contrasto con i principi dell’art. 68 del Codice, in quanto:
- esclude la possibilità di sommare esperienze tra più operatori economici riuniti, limitando la funzione stessa del RTI;
- non risulta giustificata da ragioni di proporzionalità e adeguatezza, atteso che l’art. 68 c. 11 ammette che i requisiti possano essere soddisfatti “complessivamente” dal raggruppamento;
- contrasta con consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, V, 04/10/2021, n. 6615; Cons. Stato, V, 06/06/2019, n. 3849) secondo cui è illegittimo richiedere che il requisito tecnico-professionale sia posseduto integralmente dalla sola mandataria, se non in misura maggioritaria e proporzionata all’esecuzione.
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di chiarire se:
sia effettivamente obbligatorio che la sola mandataria possieda integralmente il requisito del “servizio di punta”; oppure se, in coerenza con i principi del Codice e della giurisprudenza, sia ammissibile che il requisito venga soddisfatto congiuntamente dai componenti del RTI, fermo restando che la mandataria assumerà l’esecuzione in misura maggioritaria.
L’art. 68 del D.Lgs. 36/2023 disciplina i raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), fondandosi su due principi cardine:
- Favor partecipationis: il Codice e la giurisprudenza europea e nazionale riconoscono agli operatori economici la possibilità di aggregarsi per ampliare la partecipazione alle gare, consentendo il cumulo dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali (Cons. Stato, V, 25/01/2022, n. 513; Corte di Giustizia UE, C-94/12 “Swm Costruzioni”).
- Proporzionalità: ciascun componente del RTI deve possedere i requisiti in relazione alla parte del servizio che si impegna ad eseguire (art. 68, c. 2 e 11 del Codice).
A pag. 6 del bando si legge: “il requisito del servizio di punta deve comunque essere posseduto per intero almeno dall’impresa Capogruppo”.
Tale previsione appare restrittiva e potenzialmente in contrasto con i principi dell’art. 68 del Codice, in quanto:
- esclude la possibilità di sommare esperienze tra più operatori economici riuniti, limitando la funzione stessa del RTI;
- non risulta giustificata da ragioni di proporzionalità e adeguatezza, atteso che l’art. 68 c. 11 ammette che i requisiti possano essere soddisfatti “complessivamente” dal raggruppamento;
- contrasta con consolidata giurisprudenza (Cons. Stato, V, 04/10/2021, n. 6615; Cons. Stato, V, 06/06/2019, n. 3849) secondo cui è illegittimo richiedere che il requisito tecnico-professionale sia posseduto integralmente dalla sola mandataria, se non in misura maggioritaria e proporzionata all’esecuzione.
Si chiede pertanto alla Stazione Appaltante di chiarire se:
sia effettivamente obbligatorio che la sola mandataria possieda integralmente il requisito del “servizio di punta”; oppure se, in coerenza con i principi del Codice e della giurisprudenza, sia ammissibile che il requisito venga soddisfatto congiuntamente dai componenti del RTI, fermo restando che la mandataria assumerà l’esecuzione in misura maggioritaria.
11/09/2025 15:14
Risposta
Si conferma che il requisito del “servizio di punta”, come previsto all’art. 10 punto 4 ultimo capoverso del bando di gara, deve essere posseduto per intero almeno dall’impresa Capogruppo.
Tale prescrizione, come precisato nel bando, è stata inserita, ai sensi dell’art. 68 c. 4 lett. b del Codice, in considerazione della particolare natura del servizio oggetto di affidamento, ossia un servizio di assistenza altamente specialistica dedicato ad alunni con disabilità, in condizione, quindi, di particolare fragilità, al fine di garantire una maggiore stabilità nella gestione del servizio, aspetto fondamentale per questa tipologia di affidamenti.
Come tra l’altro ribadito dalla più recente giurisprudenza, ciò può essere garantito solo se il “servizio di punta”, consistente in un’esperienza particolarmente caratterizzante la qualità dell’impresa, è posseduto per intero da parte della Capogruppo, senza possibilità di frazionamento tra più soggetti. Solo così l’ATI è in grado di dimostrare di poter far fronte all’esecuzione di prestazioni di particolare rilievo sociale, sia sotto il profilo dell’impegno economico, sia per quanto riguarda la durata contrattuale.
In merito al carattere di proporzionalità del requisito, il “servizio di punta” richiesto nel bando risulta ragionevole e proporzionato, considerando che consiste in un’esperienza avente caratteristiche analoghe a quelle del servizio oggetto di affidamento, sia come durata (un anno scolastico) che come importo, e che deve essere stata svolta in un arco temporale piuttosto ampio, ossia gli ultimi dieci anni.
Tale prescrizione, come precisato nel bando, è stata inserita, ai sensi dell’art. 68 c. 4 lett. b del Codice, in considerazione della particolare natura del servizio oggetto di affidamento, ossia un servizio di assistenza altamente specialistica dedicato ad alunni con disabilità, in condizione, quindi, di particolare fragilità, al fine di garantire una maggiore stabilità nella gestione del servizio, aspetto fondamentale per questa tipologia di affidamenti.
Come tra l’altro ribadito dalla più recente giurisprudenza, ciò può essere garantito solo se il “servizio di punta”, consistente in un’esperienza particolarmente caratterizzante la qualità dell’impresa, è posseduto per intero da parte della Capogruppo, senza possibilità di frazionamento tra più soggetti. Solo così l’ATI è in grado di dimostrare di poter far fronte all’esecuzione di prestazioni di particolare rilievo sociale, sia sotto il profilo dell’impegno economico, sia per quanto riguarda la durata contrattuale.
In merito al carattere di proporzionalità del requisito, il “servizio di punta” richiesto nel bando risulta ragionevole e proporzionato, considerando che consiste in un’esperienza avente caratteristiche analoghe a quelle del servizio oggetto di affidamento, sia come durata (un anno scolastico) che come importo, e che deve essere stata svolta in un arco temporale piuttosto ampio, ossia gli ultimi dieci anni.
10/09/2025 16:29
Quesito #7
In merito all'offerta tecnica al "criterio 5.2 Possesso di certificazioni di qualità", si chiedono chiarimenti sul metodo di attribuzione del punteggio in caso di partecipazione alla procedura nella forma di raggruppamento temporaneo di imprese.
Inoltre, si richiede se, in caso di partecipazione nella forma di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale , il requisito di capacità tecnica e professionale possa essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ove il requisito vada, comunque, soddisfatto in quota parte da tutti gli operatori raggruppandi.
Inoltre, si richiede se, in caso di partecipazione nella forma di raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale , il requisito di capacità tecnica e professionale possa essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ove il requisito vada, comunque, soddisfatto in quota parte da tutti gli operatori raggruppandi.
11/09/2025 15:19
Risposta
In merito all’applicazione del "criterio 5.2 Possesso di certificazioni di qualità", ai fini dell’attribuzione del punteggio, le certificazioni di qualità riguardanti il servizio oggetto della procedura d’appalto e aventi le caratteristiche riportate nella descrizione del criterio stesso, devono essere possedute da ciascuno dei componenti del raggruppamento concorrente.
Con riferimento alla questione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale in capo al raggruppamento, si richiama quanto previsto all’art. 10 punto 4 del bando di gara che prevede: “Il requisito relativo allo svolgimento dei servizi analoghi deve essere posseduto e dichiarato dalle imprese facenti parte del RTI/Consorzio in relazione alla misura ed alle caratteristiche qualitative adeguate alle parti di servizio che ciascuno, in sede di offerta, dichiara di eseguire.”, fermo restando che “(…) ai sensi dell’art. 68 c. 4 del Codice, considerata la particolare natura del servizio oggetto di affidamento, è necessario garantire una maggiore stabilità nella gestione del servizio, e, pertanto, il requisito del servizio “di punta” deve comunque essere posseduto per intero almeno dall’impresa Capogruppo”.
Sul punto, si rinvia alle considerazioni espresse nella FAQ relativa al Quesito #5, pubblicata in data odierna.
Con riferimento alla questione relativa al possesso del requisito di capacità tecnica e professionale in capo al raggruppamento, si richiama quanto previsto all’art. 10 punto 4 del bando di gara che prevede: “Il requisito relativo allo svolgimento dei servizi analoghi deve essere posseduto e dichiarato dalle imprese facenti parte del RTI/Consorzio in relazione alla misura ed alle caratteristiche qualitative adeguate alle parti di servizio che ciascuno, in sede di offerta, dichiara di eseguire.”, fermo restando che “(…) ai sensi dell’art. 68 c. 4 del Codice, considerata la particolare natura del servizio oggetto di affidamento, è necessario garantire una maggiore stabilità nella gestione del servizio, e, pertanto, il requisito del servizio “di punta” deve comunque essere posseduto per intero almeno dall’impresa Capogruppo”.
Sul punto, si rinvia alle considerazioni espresse nella FAQ relativa al Quesito #5, pubblicata in data odierna.
11/09/2025 09:41
Quesito #8
Quesito su capacità tecnica e professionale:
È possibile considerare come "servizio analogo" (c.d. "servizio di punta") – di importo pari o superiore a € 2.650.000,00 IVA esclusa e svolto senza interruzioni – un servizio di integrazione scolastica prestato dallo stesso operatore economico per la medesima stazione appaltante nel corso di più anni scolastici consecutivi, anche se in forza di contratti d'appalto distinti?
Oppure, affinché sia qualificabile come "servizio di punta", è necessario che si tratti di un unico contratto d'appalto?
È possibile considerare come "servizio analogo" (c.d. "servizio di punta") – di importo pari o superiore a € 2.650.000,00 IVA esclusa e svolto senza interruzioni – un servizio di integrazione scolastica prestato dallo stesso operatore economico per la medesima stazione appaltante nel corso di più anni scolastici consecutivi, anche se in forza di contratti d'appalto distinti?
Oppure, affinché sia qualificabile come "servizio di punta", è necessario che si tratti di un unico contratto d'appalto?
11/09/2025 15:21
Risposta
Si riscontra il quesito posto evidenziando che affinché sia qualificabile come "servizio di punta", è necessario che si tratti di un unico contratto d'appalto con le caratteristiche prescritte dall’art. 10 punto 4 del bando di gara.
11/09/2025 10:27
Quesito #9
Si richiede cortesemente di precisare se le ore non frontali (quali attività di programmazione,
coordinamento, ecc.) per ciascuna figura professionale coinvolta siano incluse nel totale delle ore
di servizio previsto, come indicato nei chiarimenti.
Si chiede cortesemente se le certificazioni da allegare al sub-criterio 5.2 e al sub-criterio 5.3 e la
dichiarazione da allegare al sub- criterio 4.1 della Tabella di valutazione dell’Offerta Tecnica siano
escluse dalle 3 facciate richieste per la stesura delle Relazioni di ciascun criterio.
coordinamento, ecc.) per ciascuna figura professionale coinvolta siano incluse nel totale delle ore
di servizio previsto, come indicato nei chiarimenti.
Si chiede cortesemente se le certificazioni da allegare al sub-criterio 5.2 e al sub-criterio 5.3 e la
dichiarazione da allegare al sub- criterio 4.1 della Tabella di valutazione dell’Offerta Tecnica siano
escluse dalle 3 facciate richieste per la stesura delle Relazioni di ciascun criterio.
15/09/2025 10:40
Risposta
In merito al primo quesito, il RUP della presente procedura ha comunicato che le ore non frontali per ciascuna figura professionale coinvolta sono incluse nel totale delle ore di servizio previsto.
Con riferimento al secondo quesito, si riscontra come segue.
La documentazione prevista da ciascun criterio come “allegato” alla Relazione non rientra nel numero massimo di 3 facciate previsto a pag. 15 del bando di gara per ciascuna Relazione. Nello specifico ci si riferisce a:
- copia conforme dei certificati di qualità (sub criterio 5.2)
- documentazione comprovante il “Numero di anni di implementazione e gestione del sistema di qualità (…)” (sub criterio 5.3)
- dichiarazione attestante l’effettuazione dei corsi con indicazione dell’Ente di formazione, dei docenti, delle ore di formazione, dell’oggetto specifico e dei destinatari (indicando il ruolo e non i nominativi) (sub criterio 4.1)
Con riferimento al secondo quesito, si riscontra come segue.
La documentazione prevista da ciascun criterio come “allegato” alla Relazione non rientra nel numero massimo di 3 facciate previsto a pag. 15 del bando di gara per ciascuna Relazione. Nello specifico ci si riferisce a:
- copia conforme dei certificati di qualità (sub criterio 5.2)
- documentazione comprovante il “Numero di anni di implementazione e gestione del sistema di qualità (…)” (sub criterio 5.3)
- dichiarazione attestante l’effettuazione dei corsi con indicazione dell’Ente di formazione, dei docenti, delle ore di formazione, dell’oggetto specifico e dei destinatari (indicando il ruolo e non i nominativi) (sub criterio 4.1)