Proposta di aggiudicazione
Provincia di Lecce
Gara #670
Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii. per l’Appalto Integrato dell’intervento: Contratti Istituzionali di Sviluppo (C.I.S.) per la valorizzazione dei territori - Intervento di realizzazione di un sistema stradale per la fruizione ciclopedonale della costa Otranto – Santa Maria di Leuca. CUP: J97H22001490006.Informazioni appalto
16/10/2025
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 16.647.847,37
DE DURANTE TIZIANA
Categorie merceologiche
4523322
-
Lavori di superficie per strade
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
B89FCE259C
J97H22001490006
Qualità prezzo
Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii. per l’Appalto Integrato dell’intervento: Contratti Istituzionali di Sviluppo (C.I.S.) per la valorizzazione dei territori - Intervento di realizzazione di un sistema stradale per la fruizione ciclopedonale della costa Otranto – Santa Maria di Leuca. CUP: J97H22001490006.
Procedura aperta ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. ii. per l’Appalto Integrato dell’intervento: Contratti Istituzionali di Sviluppo (C.I.S.) per la valorizzazione dei territori - Intervento di realizzazione di un sistema stradale per la fruizione ciclopedonale della costa Otranto – Santa Maria di Leuca. Importo lavori pari ad € 16.496.028,68 di cui € 380.466,18 per oneri della sicurezza; importo servizi tecnici pari ad € 151.818,69 di cui € 132.016,25 non soggetti a ribasso. Pertanto l'importo complessivo degli oneri della sicurezza e degli altri oneri non ribassabili relativi al servizio di progettazione è pari ad € 512.482,43.
€ 16.135.364,94
€ 2.420.900,92
€ 512.482,43
Commissione valutatrice
59
22/01/2026
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1.05 MB | |
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292.11 kB | |
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485.54 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| De Durante | Tiziana | Presidente |
| Corsini | Dario | Componente esperto |
| Moschettini | Fernando | Componente esperto |
| Rollo | Antonio | Segretario verbalizzante |
Scadenze
21/11/2025 10:00
04/12/2025 08:00
04/12/2025 09:00
Avvisi pubblici
Allegati
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bando.pdf SHA-256: 646cc5e9e53d59eab81a57e2a0c6f5103b71dec82494613ec005ace361d6a930 16/10/2025 12:35 |
488.04 kB | |
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allegato-1.doc SHA-256: bce51748a5febb25df194c0ccf2786644f518afe53c633572c03e155d39b41f7 16/10/2025 12:35 |
234.50 kB | |
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allegato-1-bis.doc SHA-256: ab3963c3154ec0b6f37dfd0ae335272d6e104f3640f45dece8e7ff31d26a42a6 16/10/2025 12:35 |
217.50 kB | |
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allegato-2.doc SHA-256: 5868e20b7c44e728154635d4f86a2d93a452ed67c0246600c8f16ab971eacece 16/10/2025 12:35 |
192.50 kB | |
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allegato-3.doc SHA-256: 542e6ce43faa5a344bbad53713958700450ad559ba9eef9d0df05a3d51d66685 16/10/2025 12:35 |
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allegato-4.doc SHA-256: fe45ac76bfc5ffa923f18ef37fcbe9d47d03f92abe00ae4ef27add4def29f533 16/10/2025 12:35 |
212.00 kB | |
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407.57 kB | |
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elaborati.zip SHA-256: e9af48f7e780ff54b5e1c72273215d9bcb2e7ee26663eb2dbc262cc84ca0bcfb 16/10/2025 12:36 |
150.99 MB |
Chiarimenti
16/10/2025 16:54
Quesito #1
Si riporta il criterio B8: ai fini dell’attribuzione del punteggio: in caso di consorzio il requisito deve essere posseduto dal Consorzio e dall’operatore economico esecutore dei lavori ricadenti nelle categorie OG 10 e OS 19; in caso di partecipazione mediante raggruppamento il requisito deve essere posseduto dai componenti del raggruppamento che dichiarano di svolgere i lavori ricadenti nelle categorie OG 10 e OS 19. Si chiede, nel caso in cui l'operatore economico dichiari il subappalto necessario o meno per le cat. OG10 e OS19, come verranno attribuiti i punteggi. Grazie.
17/10/2025 10:09
Risposta
Relativamente al criterio B8, si comunica quanto segue:
Al Concorrente, privo di certificazione ai sensi dell’UNI 11799-2020 (Requisiti di progettazione, installazione, configurazione, regolazione, programmazione e verifica tecnica), che dichiari di ricorrere al subappalto per una o entrambe le categorie sopra indicate (OG10 e OS19) non verrà assegnato il punteggio premiante.
Tale punteggio, verrà invece riconosciuto al Concorrente in possesso della certificazione sopra indicata, indipendentemente da eventuali dichiarazioni di subappalto.
Al Concorrente, privo di certificazione ai sensi dell’UNI 11799-2020 (Requisiti di progettazione, installazione, configurazione, regolazione, programmazione e verifica tecnica), che dichiari di ricorrere al subappalto per una o entrambe le categorie sopra indicate (OG10 e OS19) non verrà assegnato il punteggio premiante.
Tale punteggio, verrà invece riconosciuto al Concorrente in possesso della certificazione sopra indicata, indipendentemente da eventuali dichiarazioni di subappalto.
17/10/2025 14:15
Quesito #2
Spett.le Stazione Appaltante,
con la presente siamo a porvi il seguente quesito:
- Relativamente al criterio dell’offerta tecnica B8 previsto dal bando di gara a pagina 29 si chiede conferma che l’operatore economico singolo partecipante alla procedura con una società di ingegneria indicata possa soddisfare il possesso della certificazione UNI 11799-2020 richiesta presentando solo la certificazione posseduta dalla società di ingegneria indicata
In attesa di un vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti
con la presente siamo a porvi il seguente quesito:
- Relativamente al criterio dell’offerta tecnica B8 previsto dal bando di gara a pagina 29 si chiede conferma che l’operatore economico singolo partecipante alla procedura con una società di ingegneria indicata possa soddisfare il possesso della certificazione UNI 11799-2020 richiesta presentando solo la certificazione posseduta dalla società di ingegneria indicata
In attesa di un vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti
27/10/2025 11:35
Risposta
In riscontro al Vs. quesito si precisa che:
come indicato a pag. 29 e 30 del bando di gara, il punteggio premiale relativamente al criterio B8 è legato all’Operatore economico che esegue l’installazione dei sistemi audio –video e controllo, pertanto, indipendentemente dalla certificazione posseduta dal soggetto incaricato per la progettazione esecutiva, sarà riconosciuto il punteggio relativo al suddetto criterio, al Concorrente esecutore dei lavori e in possesso della certificazione UNI 11799-2020.
come indicato a pag. 29 e 30 del bando di gara, il punteggio premiale relativamente al criterio B8 è legato all’Operatore economico che esegue l’installazione dei sistemi audio –video e controllo, pertanto, indipendentemente dalla certificazione posseduta dal soggetto incaricato per la progettazione esecutiva, sarà riconosciuto il punteggio relativo al suddetto criterio, al Concorrente esecutore dei lavori e in possesso della certificazione UNI 11799-2020.
20/10/2025 09:56
Quesito #3
Relativamente al criterio B8 "offerta tecnica", si richiede quanto segue:
1) è possibile dimostrare il requisito tramite l'istituto dell'avvalimento?
2) A pagina 30 del disciplinare di gara è così specificato: "Le certificazioni dovranno essere rilasciate da organismi di certificazione accreditati".
Essendo la norma UNI 11799-2020 una norma per cui il sistema nazionale di accreditamento non ha uno specifico schema, si richiede un chiarimento a riguardo.
Si porgono distinti saluti.
1) è possibile dimostrare il requisito tramite l'istituto dell'avvalimento?
2) A pagina 30 del disciplinare di gara è così specificato: "Le certificazioni dovranno essere rilasciate da organismi di certificazione accreditati".
Essendo la norma UNI 11799-2020 una norma per cui il sistema nazionale di accreditamento non ha uno specifico schema, si richiede un chiarimento a riguardo.
Si porgono distinti saluti.
27/10/2025 13:30
Risposta
1) In riscontro alla Vs richiesta si precisa che relativamente al criterio B8 è possibile dimostrare il requisito tramite l'istituto dell'avvalimento. Si fa presente che in questo caso, è indispensabile che l'impresa ausiliaria metta a disposizione dell'impresa ausiliata tutta la propria organizzazione aziendale comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità. L'avvalimento deve quindi essere effettivo e non fittizio, non potendosi ammettere il c.d. "prestito" della sola certificazione di qualità quale mero documento e senza quel minimo d’apparato dell’ausiliaria atta a dar senso al prestito stesso, a seconda dei casi i mezzi, il personale, il know how, le prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti. In definitiva, come precisato dalla giurisprudenza prevalente, resta ferma la necessità che trattandosi di un prestito di requisiti qualitativi di carattere organizzativo, è necessaria l'individuazione di un oggettivo prestito di risorse.
2) con specifico riferimento alla sola certificazione ai sensi dell’UNI 11799-2020, indicata al criterio B8 della tabella di valutazione, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, avendo verificato che il sistema nazionale di accreditamento non ha, allo stato, uno specifico schema cui fare riferimento, saranno considerate valide anche le certificazioni rilasciate da organismi di certificazione non accreditati. Resta, in ogni caso, ferma, la necessità che le altre certificazioni indicate nel bando di gara siano rilasciate da organismi di certificazione accreditati.
2) con specifico riferimento alla sola certificazione ai sensi dell’UNI 11799-2020, indicata al criterio B8 della tabella di valutazione, si precisa che, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, avendo verificato che il sistema nazionale di accreditamento non ha, allo stato, uno specifico schema cui fare riferimento, saranno considerate valide anche le certificazioni rilasciate da organismi di certificazione non accreditati. Resta, in ogni caso, ferma, la necessità che le altre certificazioni indicate nel bando di gara siano rilasciate da organismi di certificazione accreditati.
20/10/2025 10:12
Quesito #4
Buongiorno. Nei Requisiti di capacità tecnico-professionale è possibile la dimostrazione del requisito della T.02 con la IA.04? Grazie
27/10/2025 11:39
Risposta
In riscontro alla sua richiesta, sentito il RUP Ing. L. Tundo, si precisa quanto segue:
Non è possibile la dimostrazione del requisito della T.02 con il possesso del requisito della IA.04 in quanto si tratta di categorie sostanzialmente diverse. La IA.04 è relativa, in generale, alla realizzazione fisica di impianti di varia natura, mentre la T.02 è relativa la realizzazione specifica di impianti e sistemi di telecomunicazioni ed in fibra ottica e presuppone forti competenze in ambito ITC.
Cordiali saluti
Non è possibile la dimostrazione del requisito della T.02 con il possesso del requisito della IA.04 in quanto si tratta di categorie sostanzialmente diverse. La IA.04 è relativa, in generale, alla realizzazione fisica di impianti di varia natura, mentre la T.02 è relativa la realizzazione specifica di impianti e sistemi di telecomunicazioni ed in fibra ottica e presuppone forti competenze in ambito ITC.
Cordiali saluti
22/10/2025 17:08
Quesito #6
In relazione ai Requisiti di capacità tecnico-professionale per la progettazione si chiede se al fine di soddisfare il suddetto requisito per la categoria V.01 possano essere utilizzate le categorie V.02 e V.03
27/10/2025 12:31
Risposta
In riscontro alla sua richiesta, si riporta quanto precisato dal RUP Ing. L. Tundo:
"La dimostrazione del requisito V.01 non è possibile dimostrarlo con il possesso del requisito V.02 e V.03 in quanto categorie sostanzialmente diverse. La V.01 riguarda specificatamente la manutenzione delle strutture stradali ordinarie mentre V.02 e V.03 riguardano progettazione di strutture anche molto diverse dalle strutture stradali ordinarie. Pertanto se ho progettato una ferrovia o una linea tranviaria non significa avere esperienza sufficente per la progettazione di una strada ordinaria.".
"La dimostrazione del requisito V.01 non è possibile dimostrarlo con il possesso del requisito V.02 e V.03 in quanto categorie sostanzialmente diverse. La V.01 riguarda specificatamente la manutenzione delle strutture stradali ordinarie mentre V.02 e V.03 riguardano progettazione di strutture anche molto diverse dalle strutture stradali ordinarie. Pertanto se ho progettato una ferrovia o una linea tranviaria non significa avere esperienza sufficente per la progettazione di una strada ordinaria.".
24/10/2025 16:06
Quesito #9
Si chiede se i servizi presentati per il soddisfacimento del Criterio B.1 debbano obbligatoriamente contenere le 3 Id Opera previste in appalto (V.01, IA.03, T.02) e se il criterio di valutazione darà maggiore premialità all'analogia in termini di intervento previsto in appalto o all'affinità in termini di Id Opere.
28/10/2025 13:00
Risposta
In riscontro alla richiesta, con riferimento alla prima parte del quesito, si riporta quanto precisato dal RUP Ing. L. Tundo:
“(…) le 3 categorie (V.01, IA.03 e T.02) devono essere documentate da servizi svolti inerenti le tre categorie sia contestualmente che separatamente”.
Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, si fa presente che il criterio B1 prevede l’attribuzione del punteggio in relazione alla qualità dei servizi svolti, senza indicare aspetti preferenziali in termini di analogia di interventi o in termini di ID Opere; pertanto, sarà compito della Commissione giudicatrice la valutazione dei servizi presentati in relazione al criterio indicato nel bando di gara.
“(…) le 3 categorie (V.01, IA.03 e T.02) devono essere documentate da servizi svolti inerenti le tre categorie sia contestualmente che separatamente”.
Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, si fa presente che il criterio B1 prevede l’attribuzione del punteggio in relazione alla qualità dei servizi svolti, senza indicare aspetti preferenziali in termini di analogia di interventi o in termini di ID Opere; pertanto, sarà compito della Commissione giudicatrice la valutazione dei servizi presentati in relazione al criterio indicato nel bando di gara.
27/10/2025 09:13
Quesito #10
Relativamente all’attribuzione del punteggio premiante per il criterio B7 si chiede se bisogna possedere sia la certificazione secondo la norma tecnica UNI EN ISO 14001 che quella secondo la norma tecnica CEI EN ISO 50001-2018 oppure sia sufficiente il possesso solo di una delle due.
27/10/2025 11:34
Risposta
Relativamente al criterio B7, si precisa che ai fini dell’attribuzione del punteggio premiante, è sufficiente possedere una delle due certificazioni sopra indicate.
28/10/2025 17:43
Quesito #13
On.le Stazione Appaltante si formulano i seguenti quesiti
Quesito n. 1:
Premesso che le Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” dell’ANAC aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 e la costante giurisprudenza , hanno sancito che “Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. ……. Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”, si chiede se le attività di progettazione esecutiva di strade , rientranti nella Categoria V.02 con grado di complessità 0,45 o V.03 con grado di complessità 0,75 , siano idonee per la dimostrazione del Requisito di capacità tecnico-professionale–servizi di ingegneria di cui al punto 5) del Bando di gara, in sostituzione di servizi per la categoria V.01, per la quale , il bando stesso riporta il grado di complessità 0,40.
Questito n. 2
Si chiede se nell’offerta tecnica il Sintetico elaborato riassuntivo delle migliorie proposte richiesto per i sub-criteri B2), B3), B4), B5) e B6) sia da includere nelle 10 facciate di cui deve essere compostala Relazione tecnico descrittiva , come riportato nel paragrafo Modalità di presentazione della proposta tecnica migliorativa a pag 31 dello stesso bando.
Distinti saluti.
Quesito n. 1:
Premesso che le Linee Guida n. 1 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” dell’ANAC aggiornate con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 e la costante giurisprudenza , hanno sancito che “Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. ……. Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”, si chiede se le attività di progettazione esecutiva di strade , rientranti nella Categoria V.02 con grado di complessità 0,45 o V.03 con grado di complessità 0,75 , siano idonee per la dimostrazione del Requisito di capacità tecnico-professionale–servizi di ingegneria di cui al punto 5) del Bando di gara, in sostituzione di servizi per la categoria V.01, per la quale , il bando stesso riporta il grado di complessità 0,40.
Questito n. 2
Si chiede se nell’offerta tecnica il Sintetico elaborato riassuntivo delle migliorie proposte richiesto per i sub-criteri B2), B3), B4), B5) e B6) sia da includere nelle 10 facciate di cui deve essere compostala Relazione tecnico descrittiva , come riportato nel paragrafo Modalità di presentazione della proposta tecnica migliorativa a pag 31 dello stesso bando.
Distinti saluti.
29/10/2025 11:39
Risposta
In riscontro alle vs richieste:
- con riferimento al quesito sub 1), si invita a prendere visione della risposta al quesito #6 già pubblicata.
- con riferimento al quesito sub 2), si precisa che il Sintetico elaborato grafico riassuntivo delle migliorie proposte sarà considerato al di fuori delle 10 facciate di cui deve essere composta la Relazione tecnico descrittiva
- con riferimento al quesito sub 1), si invita a prendere visione della risposta al quesito #6 già pubblicata.
- con riferimento al quesito sub 2), si precisa che il Sintetico elaborato grafico riassuntivo delle migliorie proposte sarà considerato al di fuori delle 10 facciate di cui deve essere composta la Relazione tecnico descrittiva
31/10/2025 12:04
Quesito #17
On.le Stazione Appaltante si formula il seguente quesito:
Nell’ipotesi di due mandanti distinte per l’esecuzione, rispettivamente, dei lavori in categoria OG10 e OS19 si chiede, ai fini del soddisfacimento del Criterio B8 (pagg. 29 e seguenti del Bando), se la Certificazione UNI 11799 – 2020 debba essere posseduta da entrambe le mandanti ovvero da una sola di esse.
Distintamente.
Nell’ipotesi di due mandanti distinte per l’esecuzione, rispettivamente, dei lavori in categoria OG10 e OS19 si chiede, ai fini del soddisfacimento del Criterio B8 (pagg. 29 e seguenti del Bando), se la Certificazione UNI 11799 – 2020 debba essere posseduta da entrambe le mandanti ovvero da una sola di esse.
Distintamente.
04/11/2025 12:44
Risposta
Con riferimento al quesito sopra indicato, relativo al criterio B8, si precisa che ai fini dell’attribuzione del punteggio, la certificazione UNI 11799–2020 deve essere posseduta da entrambe le mandanti.
07/11/2025 09:52
Quesito #25
Buongiorno,
Si chiede il seguente chiarimento:
Ai fini del calcolo della garanzia provvisoria, chiediamo conferma circa la possibilità di ridurre ulteriormente del 10% per la verifica telematica” e fino a che massimo è possibile ridurre per le certificazioni possedute da un Consorzio?
Si chiede il seguente chiarimento:
Ai fini del calcolo della garanzia provvisoria, chiediamo conferma circa la possibilità di ridurre ulteriormente del 10% per la verifica telematica” e fino a che massimo è possibile ridurre per le certificazioni possedute da un Consorzio?
11/11/2025 13:48
Risposta
In riscontro alla richiesta, si fa presente che la disciplina relativa alle riduzioni da applicare alla garanzia provvisoria sono quelle indicate all’art. 106 co.8 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., ivi inclusa la possibilità di riduzione del 10 per cento, cumulabile secondo le modalità indicate, quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 (dell’art.106 sopra richiamato) ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente, e riportate alla pag. 22 ss del bando di gara, dove è altresì precisata la disciplina relativa all’ottenimento delle riduzioni in caso di partecipazione di un consorzio.
17/11/2025 16:23
Quesito #29
Buon pomeriggio,
a seguito della proroga dei termini di presentazione delle offerte, si chiede di sapere se la garanzia provvisoria già emessa, nella quale è indicata come data di presentazione delle offerte il precedente termine (18/11/2025), possa comunque essere ritenuta valida ai fini della partecipazione.
a seguito della proroga dei termini di presentazione delle offerte, si chiede di sapere se la garanzia provvisoria già emessa, nella quale è indicata come data di presentazione delle offerte il precedente termine (18/11/2025), possa comunque essere ritenuta valida ai fini della partecipazione.
18/11/2025 09:59
Risposta
In riscontro alla richiesta si fa presente che la garanzia provvisoria già emessa sarà comunque ritenuta valida anche se indichi il precedente termine di presentazione delle offerte.