Inviato esito

Gara #141

SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA
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Informazioni appalto

11/11/2022
Aperta
Servizi
€ 236.999,34
Rosafio Pietro
Provincia di Lecce

Categorie merceologiche

665181 - Servizi di intermediazione assicurativa

Lotti

Inviato esito
1
9482439435
Qualità prezzo
SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA
SERVIZIO DI BROKERAGGIO E CONSULENZA ASSICURATIVA
€ 236.999,34
€ 0,00
€ 0,00
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
11572181003 BROKERITALY CONSULTING SRL
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

1849
16/12/2022
Cognome Nome Ruolo
Calamia Carmelo Presidente
Spagnolo Emma Componente
Fuso Maria Rosaria Componente

Scadenze

07/12/2022 12:00
15/12/2022 12:00
16/12/2022 09:00

Allegati

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23/09/2023 19:13
121.06 kB

Chiarimenti

17/11/2022 16:10
Quesito #1
Buon pomeriggio,
con riferimento alla procedura in oggetto, formuliamo di seguito la nostra richiesta di chiarimenti.
Considerato che:
- Brokeritaly si è aggiudicato la precedente gara broker offrendo un’aliquota pari a 0,79% per i rami non RCA, in virtù del Provv. di aggiudicazione del 20/08/2018 (Determinazione del Dirigente del servizio Risorse Finanziarie, Provveditorato ed Economato della Provincia di Lecce n. 1193 del 20/08/2018.
- I capitolati delle polizze pubblicati https://provincialecce.tuttogare.it/gare/id55051-dettaglio non riportano, contrariamente alla norma, l’indicazione dell’aliquota provvigionale dovuta all’intermediario nella relativa clausola broker.
- Il disciplinare di gara (Art. 5) stabilisce che “La situazione assicurativa dell’Ente, attualmente in corso” prevede l’aliquota provvigionale pari al 5% e al 10%.
Si chiede di confermare se l’aliquota attualmente in corso per i rami non RCA sia effettivamente pari al 10%  e non al 0,79%, come sarebbe invece dovuto.
Quanto sopra è necessario per valutare l’ammontare corretto del presente appalto e per consentire agli operatori economici di valutare l’offerta economica compiutamente; si evidenzia infatti che le polizze scadono il 30.06.2025 e fino a tale data non è possibile modificare l’aliquota in corso che costituirà pertanto l’effettiva remunerazione del broker aggiudicatario della presente procedura.
Le diverse provvigioni offerte si applicheranno solo dopo la scadenza di tali polizze pertanto è necessario conoscere correttamente le aliquote attualmente in essere sulle polizze fino al 30.06.2025.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.
Aon S.p.A.
 
22/11/2022 12:04
Risposta
Le aliquote aattualmente in essere sulle polizze sono le seguenti:
 – rami non RCA 0,797%;
-  rami RCA 0,001%.
 
23/11/2022 12:52
Quesito #2
Spett. le Ente,
abbiamo riscontrato problemi col pag.to del contributo ANAC, in quanto il codice GAE07 risulta essere valido ma non è attualmente disponibile per il pagamento.
Restiamo in attesa di riscontro al chiarimento e porgiamo i migliori saluti.
Ital Brokers S.p.A.
Ufficio gare
08/12/2022 11:20
Risposta
Buongiorno si è provveduto al perfezionamento del Cig.
Il ritardo è stato determinato anche da problemi nell’accesso al sito “Simog”.
 
30/11/2022 11:25
Quesito #3
Buongiorno,
stiamo procedendo in qualità di mandanti di un RTI  a creare il PASSOE ma il sistema AVCPASS presenta in fase di predisposizione la seguente dicitura: “CIG indicato non esiste o non è stato ancora definito”.
Si presume che forse il CIG non sia stato ancora perfezionato. Vi chiediamo, pertanto, al fine di poter completare la procedura di voler perfezionare il CIG.
Grazie
In Più Broker S.r.l.
Ufficio Gare
08/12/2022 11:20
Risposta
Buongiorno si è provveduto al perfezionamento del Cig.
Il ritardo è stato determinato anche da problemi nell’accesso al sito “Simog”.
01/12/2022 11:33
Quesito #4
Spett.le Ufficio,
segnalo che il codice CIG, ai fini della creazione del PASSOE non risulta ancora esistente.
Grazie
08/12/2022 11:21
Risposta
Buongiorno si è provveduto al perfezionamento del Cig.
Il ritardo è stato determinato anche da problemi nell’accesso al sito “Simog”.
 
06/12/2022 14:19
Quesito #5
segnalo nuovamente l’impossibilità di generare passoe e pagamenti anac.
Grazie
08/12/2022 11:21
Risposta
Buongiorno si è provveduto al perfezionamento del Cig.
Il ritardo è stato determinato anche da problemi nell’accesso al sito “Simog”.
 
07/12/2022 11:19
Quesito #6
Buongiorno,

con la presente si reitera la richiesta di perfezionamento del CIG, già inviata in data 30.11.2022, in quanto in sede di creazione del PASSOE il sistema ci segnala che il CIG 9482439435 è “inesistente o non ancora definito".

In attesa di urgente riscontro, porgiamo cordiali saluti.

In Più Broker S.r.l.
Ufficio Gare
 
08/12/2022 11:22
Risposta
Buongiorno si è provveduto al perfezionamento del Cig.
Il ritardo è stato determinato anche da problemi nell’accesso al sito “Simog”.
 
05/12/2022 10:21
Quesito #7
Relativamente alla selezione in oggetto, ai fini di una compiuta relazione del progetto tecnico, si chiede di acquisire copia delle polizze in essere.
10/12/2022 11:32
Risposta
Le caratteristiche delle polizze possono essere visionate su questa stessa piattaforma accedendo alla gara relativa ai servizi assicurativi in lotti conclusasi nel mese di giugno u.s.
30/11/2022 10:58
Quesito #8
Si richiedono i seguenti chiarimenti in ordione ai requisiti di partecipazione:
- con riferimento all’art. 7.3 lettera b) del disciplinare di gara che recita “possedere adeguata copertura assicurativa per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali, nel rispetto della normativa vigente. Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutto il periodo di validità contrattuale e dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00”, contestiamo il massimale richiesto, in considerazione del fatto che l’IVASS richiede un massimale minimo di € 1.300.380,00 per ciascun sinistro e 1.924.560,00 per anno. Vi chiediamo, pertanto, se possiamo partecipare alla procedura e Vi comunichiamo che la nostra polizza R.C. Professionale ha un massimale di € 4.000.000,00;
- con riferimento all’art. 7.4 lettera a) del disciplinare di gara che recita “aver prestato, nell'ultimo triennio antecedente alla pubblicazione del bando (2019-2020- 2021) il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa in favore, per ciascun anno, di almeno cinque enti pubblici territoriali, intendendosi tali solo le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane e isolane e le Città metropolitane” contestiamo il numero di Enti Pubblici Territoriali richiesti, non in linea, in quanto eccessivamente restrittivi, con lo spirito delle direttive comunitarie in materia di appalti, le quali prescrivono di ampliare il più possibile la platea dei partecipanti ed in particolare la partecipazione delle piccole imprese. A ciò si aggiunge che il requisito richiesto non è in alcun modo correlato con la qualità dell’offerta e non costituisce indice di maggiore affidabilità o dell’aver maturato più esperienza nel settore (ANAC, rassegna ottobre 2019). Vi chiediamo, pertanto, se possiamo partecipare alla procedura e Vi informiamo cge prestiamo servizio di brokeraggio assicurativo per due Enti Pubblici Territroriali (tra cui la Provincia di Taranto) e per altri Enti pubblici non territoriali (tra cui consorzi di bonifica, agenzie regionali).

In attesa di cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.
10/12/2022 11:35
Risposta
Si confermano i requisiti di partecipazione previsti dal disciplinare di gara e posti a tutela di una corretta esecuzione del contratto.
02/12/2022 09:29
Quesito #9
Buongiorno,
preso atto del chiarimento che conferma le aliquote attuali sulle polizze pari a 0,001 e 0,797%, si chiede di rettificare la tabella e gli importi previsti all’art. 5 del Disciplinare e di confermare che fino al 30.06.2025  i ricavi annui sono pari a circa Euro 3.140,00.
Conseguentemente si chiede la rettifica del valore dell'appalto atteso che le nuove provvigioni offerende dai partecipanti si applicheranno soltanto dopo la scadenza delle predette polizze.
In attesa di cortese riscontro, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
10/12/2022 16:14
Risposta
Premesso che come statuito dal Tar Toscana- Firenze n. 1696 del 29/12/2018, il servizio di brokeraggio costituisce in realtà una voce di costo gravante in ultima analisi sugli enti assicurati, giacché la “clausola broker” non impedisce che le compagnie assicuratrici ne scarichino il peso economico sulle amministrazioni interessate, mediante un corrispondente incremento dei premi. Negli anni anche dal Consiglio di Stato è stato pacificamente affermato  che il contratto col quale l'Amministrazione affida il servizio di consulenza e collaborazione assicurativa, riconducibile nell'ambito del contratto di brokeraggio, deve considerarsi oneroso, attraverso un caricamento nel premio assicurativo della provvigione del broker; per cui la mancata previsione di un corrispettivo contrattuale a carico dell'Amministrazione incaricante è priva di capacità qualificante in termini di gratuità, perché anche se la provvigione è formalmente posta a carico dell'assicuratore e non dell'assicurato, il primo procede pur sempre al recupero del relativo importo attraverso una corrispondente maggiorazione del premio dovuto dall'assicurato.
Ne consegue che, ancora oggi, la validità l’impianto base per il calcolo del corrispettivo previsto per il contratto per il servizio di brokeraggio sia basato sulla determinazione di una percentuale dei premi presenti e futuri a carico delle compagnie assicuratrici. Risulta quindi che la S.A. preveda nella lex specialis l’applicazione di un sistema di determinazione dei corrispettivi del broker basato su tassi di commissione da applicarsi in via previsionalequale limite massimo ai premi futuri che, nel caso specifico, sono oggetto periodico di rinegoziazione mediante procedura aperta i cui importi potrebbero essere in fase di rinnovo in aumento o in diminuzione rispetto ai servizi assicurativi in corso di esecuzione. Il monte premi assicurativi, ad esempio in caso di recesso per sinistro di uno dei contratti potrebbe comportare una rinegoziazione immediata dello stesso rispetto alla naturale scadenza dei servizi assicurativi vigenti, o in alternativa alla naturale scadenza in considerazione di un aggravamento dell’andamento sinistri con un incremento dei premi assicurativi in fase di rinegoziazione e con una valutazione previsionale in merito alla successiva ricollocazione delle polizze.
Premesso quanto sopra si conferma il computo della base d’asta quale tetto massimo al fine di limitare un aggravio dell’onere del servizio di brokeraggio assicurativo per l’Ente.
 
23/11/2022 17:17
Quesito #10
Buonasera,
dal quesito precedente ci sorge il dubbio che ci sia stato un errore di trascrizione, chiediamo che vengano verificati gli importi alquanto “anomali”

Le aliquote attualmente in essere sulle polizze sono le seguenti:
 – rami non RCA 0,797%;
-  rami RCA 0,001%.

Grazie
10/12/2022 16:14
Risposta
Premesso che come statuito dal Tar Toscana- Firenze n. 1696 del 29/12/2018, il servizio di brokeraggio costituisce in realtà una voce di costo gravante in ultima analisi sugli enti assicurati, giacché la “clausola broker” non impedisce che le compagnie assicuratrici ne scarichino il peso economico sulle amministrazioni interessate, mediante un corrispondente incremento dei premi. Negli anni anche dal Consiglio di Stato è stato pacificamente affermato  che il contratto col quale l'Amministrazione affida il servizio di consulenza e collaborazione assicurativa, riconducibile nell'ambito del contratto di brokeraggio, deve considerarsi oneroso, attraverso un caricamento nel premio assicurativo della provvigione del broker; per cui la mancata previsione di un corrispettivo contrattuale a carico dell'Amministrazione incaricante è priva di capacità qualificante in termini di gratuità, perché anche se la provvigione è formalmente posta a carico dell'assicuratore e non dell'assicurato, il primo procede pur sempre al recupero del relativo importo attraverso una corrispondente maggiorazione del premio dovuto dall'assicurato.
Ne consegue che, ancora oggi, la validità l’impianto base per il calcolo del corrispettivo previsto per il contratto per il servizio di brokeraggio sia basato sulla determinazione di una percentuale dei premi presenti e futuri a carico delle compagnie assicuratrici. Risulta quindi che la S.A. preveda nella lex specialis l’applicazione di un sistema di determinazione dei corrispettivi del broker basato su tassi di commissione da applicarsi in via previsionalequale limite massimo ai premi futuri che, nel caso specifico, sono oggetto periodico di rinegoziazione mediante procedura aperta i cui importi potrebbero essere in fase di rinnovo in aumento o in diminuzione rispetto ai servizi assicurativi in corso di esecuzione. Il monte premi assicurativi, ad esempio in caso di recesso per sinistro di uno dei contratti potrebbe comportare una rinegoziazione immediata dello stesso rispetto alla naturale scadenza dei servizi assicurativi vigenti, o in alternativa alla naturale scadenza in considerazione di un aggravamento dell’andamento sinistri con un incremento dei premi assicurativi in fase di rinegoziazione e con una valutazione previsionale in merito alla successiva ricollocazione delle polizze.
Premesso quanto sopra si conferma il computo della base d’asta quale tetto massimo al fine di limitare un aggravio dell’onere del servizio di brokeraggio assicurativo per l’Ente.
 
22/11/2022 16:20
Quesito #11
Buon pomeriggio,
preso atto del chiarimento che conferma le aliquote attuali sulle polizze pari a 0,001 e 0,797%, si chiede di rettificare la tabella e gli importi previsti all’art 5 pag. 4 del disciplinare e di confermare che fino al 30.06.2025  i ricavi annui saranno pari ad Euro 3.118,273 derivanti dall’applicazione delle percentuali in corso ai singoli contratti: 
RCT/O  € 339.000,00 – provvigione 0,797% (€ 2.701,830)
RC patrimoniale € 21.867,40  – provvigione 0,797%  (€ 174,283)
All Risk property  € 8.274,00 – provvigione 0,797% (€ 65,944)
RCA  € 4.704,00 – provvigione 0,001% (€ 0,047)
Kasko veicoli  € 2.810,00 – provvigione 0,001% (€ 0,028)
Infortuni  € 1.488,00  – provvigioni 0,797% (€ 11,859)
Tutela Legale € 20.612,50 – provvigione 0,797% (€ 164,282)

Conseguentemente si chiede la rettifica del valore dell'appalto atteso che le nuove provvigioni offerende dai partecipanti si applicheranno soltanto dopo la scadenza delle predette polizze.
In attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti
10/12/2022 16:15
Risposta
Premesso che come statuito dal Tar Toscana- Firenze n. 1696 del 29/12/2018, il servizio di brokeraggio costituisce in realtà una voce di costo gravante in ultima analisi sugli enti assicurati, giacché la “clausola broker” non impedisce che le compagnie assicuratrici ne scarichino il peso economico sulle amministrazioni interessate, mediante un corrispondente incremento dei premi. Negli anni anche dal Consiglio di Stato è stato pacificamente affermato  che il contratto col quale l'Amministrazione affida il servizio di consulenza e collaborazione assicurativa, riconducibile nell'ambito del contratto di brokeraggio, deve considerarsi oneroso, attraverso un caricamento nel premio assicurativo della provvigione del broker; per cui la mancata previsione di un corrispettivo contrattuale a carico dell'Amministrazione incaricante è priva di capacità qualificante in termini di gratuità, perché anche se la provvigione è formalmente posta a carico dell'assicuratore e non dell'assicurato, il primo procede pur sempre al recupero del relativo importo attraverso una corrispondente maggiorazione del premio dovuto dall'assicurato.
Ne consegue che, ancora oggi, la validità l’impianto base per il calcolo del corrispettivo previsto per il contratto per il servizio di brokeraggio sia basato sulla determinazione di una percentuale dei premi presenti e futuri a carico delle compagnie assicuratrici. Risulta quindi che la S.A. preveda nella lex specialis l’applicazione di un sistema di determinazione dei corrispettivi del broker basato su tassi di commissione da applicarsi in via previsionalequale limite massimo ai premi futuri che, nel caso specifico, sono oggetto periodico di rinegoziazione mediante procedura aperta i cui importi potrebbero essere in fase di rinnovo in aumento o in diminuzione rispetto ai servizi assicurativi in corso di esecuzione. Il monte premi assicurativi, ad esempio in caso di recesso per sinistro di uno dei contratti potrebbe comportare una rinegoziazione immediata dello stesso rispetto alla naturale scadenza dei servizi assicurativi vigenti, o in alternativa alla naturale scadenza in considerazione di un aggravamento dell’andamento sinistri con un incremento dei premi assicurativi in fase di rinegoziazione e con una valutazione previsionale in merito alla successiva ricollocazione delle polizze.
Premesso quanto sopra si conferma il computo della base d’asta quale tetto massimo al fine di limitare un aggravio dell’onere del servizio di brokeraggio assicurativo per l’Ente.
 

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